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Decreto Semplificazioni, strada spianata ai Comuni per le colonnine elettriche in concessione
Proposte di privati anche in assenza di pianificazione comunale. Per i veicoli in ricarica sosta gratis per un'ora e durante tutta la notte

di MASSIMO FRONTERA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Colonnine elettriche a go-go nei Comuni italiani, fino ad almeno un impianto ogni mille abitanti. Questo è l’obiettivo – non vincolante – fissato dal Dl Semplificazioni e in particolare dall’articolo interamente dedicato alla “Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici”. Dopo alcuni tentativi fatti negli anni scorsi (per esempio con Dl Sviluppo del 2012), il governo prova a ridare impulso all’infrastrutturazione del paese al servizio della mobilità elettrica.
La norma dovrebbe rendere più semplice e veloce l’autorizzazione dei punti di ricarica, in aree pubbliche e private, in prossimità di edifici residenziali e non residenziali, in aree urbane (principalmente) ma anche sulla rete stradale extraurbana. Va subito detto che la norma si affida necessariamente agli enti locali, che restano saldamente i titolari di autorizzazioni e concessioni. L’opera di “fluidificazione” della norma statale sta, semmai, nel prevedere forme di partnership per facilitare la diffusione e, soprattutto, nell’eliminare alcuni permessi e nulla osta tecnici (si veda oltre). I comuni potranno prevedere forme di autorizzazioni e concessioni di apposite aree, anche a titolo non oneroso.

Dove è possibile realizzare gli impianti
Le colonnine – che includono sia l’impianto di ricarica sia la necessaria area di stazionamento del veicolo – potranno essere realizzate: all’interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica; su strade private non aperte all’uso pubblico; lungo le strade pubbliche e private aperte all’uso pubblico; all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all’uso pubblico.

Sosta gratuita con il veicolo in carica
Con una modifica al nuovo Codice della strada (all’articolo 158, comma 1, lettera h-bis) si prevede che «in caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un’ora. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7». In altre parole, l’utente che posteggia nella piazzola di sosta e si attacca alla rete non paga né la prima ora di sosta, né durante tutta la fascia oraria notturna.

Il piano “colonnine” del comune (non vincolante)
Come si diceva, tocca agli enti locali attivarsi per accelerare la diffusione dei punti ricarica. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del Dl Semplificazioni – termine ovviamente non perentorio – gli enti locali dovranno disciplinare «l’installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso» e dovranno stabilire «la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l’installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti». Se però i comuni non producono il “piano colonnine” i promotori, sia pubblici che privati, potranno ugualmente chiedere all’ente «l’autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l’eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica, anche solo per una strada o un’area o insieme di esse».

Concessioni e autorizzazioni
Come si diceva, gli enti locali potranno «consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti». Per venire incontro ai privati, gli enti sono autorizzati, se vogliono, a concedere «la riduzione o l’esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica», ma solo nel caso in cui l’energia erogata sia prodotta da fonti rinnovabili (da dimostrare con apposito certificato). «In ogni caso – precisa il Dl – il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico». Se a seguito di controlli, l’ente locale scopre irregolarità, ha diritto a chiedere il pagamento di tutte le somme oggetto dell’agevolazione, maggiorate del 30% a titolo di sanzione.

Addio permessi e nulla osta, basta l’autodichiarazione
In materia di autorizzazioni di amministrazioni nazionali, il Dl Semplificazioni dà il contributo più significativo per snellire l’iter. Per tutte le infrastrutture di ricarica di «veicoli elettrici e ibridi plug-in» basterà una «dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all’Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui risulti l’assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica». «In tali casi – aggiunge la norma – i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente». L’autodichiarazione del promotore sostituisce l’attestazione di conformità del gestore e il nulla osta ministeriale previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 95, commi 2 e 2-bis del Dlgs 259/2003). Per l’esercizio dell’impianto la norma conferma l’obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico.

Entro sei mesi le tariffe nazionali
Spetterà all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) definire entro 6 mesi (180 giorni dall’entrata in vigore del Dl) le tariffe da applicare agli stalli sia pubblici che privati, con l’unico vincolo non superiore il costo dell’energia elettrica «per i clienti domestici residenti».

Niente risorse fresche, si recuperano i fondi non spesi del 2012
Il Dl Semplificazioni non regala risorse aggiuntive ma riassegna tutti i fondi stanziati dal decreto Sviluppo del 2012 (n.83) appositamente per la realizzazione delle colonnine elettriche. Si salvano solo le risorse assegnate a iniziative sulle quali non sono stati assunti impegni vincolanti. Tutti i soldi che residuano sono dirottati sul finanziamento dei progetti di impianti «immediatamente realizzabili» e sulla realizzazione della “Piattaforma unica nazionale” (prevista dalla direttiva comunitaria recepita in Italia con il Dlgs 257/2017) , uno strumento al servizio del conducente per l’accesso a tutte le informazioni sui punti di ricarica disponibili sul territorio nazionale.

Entro tre mesi aggiornamento del Dpr attuativo del codice della strada
L’ultimo adempimento previsto dal Dl riguarda l’aggiornamento del regolamento attuativo del Codice della Strada (Dpr 495/1992) – entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl Semplificazioni – allo scopo di disciplinare le novità inserite nel Nuovo codice della strada.


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