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Selezione interna, l'esperienza maturata in un'altra amministrazione può non essere valutata
L'amministrazione che ha bandito la selezione può scegliere di non valutare l'anzianità maturata presso un altro ente e dare più importanza all'esperienza maturata alle proprie dirette dipendenze

di PIETRO ALESSIO PALUMBO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Nel pubblico impiego privatizzato, la procedura di selezione interna per l’avanzamento di categoria può prescindere dall’anzianità conseguita in un precedente ente pubblico. La Corte di cassazione con la sentenza n. 13622/2020 ha chiarito che può risultare irrilevante, ai fini della progressione di carriera, l’anzianità maturata presso l’ente di provenienza, ove il nuovo datore di lavoro pubblico abbia inteso valorizzare, proprio con il bando di selezione, ovvero con la relativa lettura che ne abbia fatto la commissione di concorso, l’esperienza professionale specifica maturata «esclusivamente» alle proprie dipendenze.

La vicenda
Pubblicato il bando, un funzionario ministeriale ha presentato domanda per partecipare al corso di qualificazione per il passaggio alla posizione superiore della propria area professionale. Il dipendente prima che nell’attuale ministero aveva prestato servizio nella marina militare e nelle scuole statali. Tuttavia l’amministrazione constatata l’insufficiente anzianità nel ministero di attuale servizio, non lo ha ammesso. Dal che ritendo, all’opposto, valutabile il servizio prestato alle dipendenze di qualsiasi amministrazione pubblica, l’impiegato ha presentato ricorso prima al Tribunale; poi alla Corte d’appello e in fine alla Cassazione.

La decisione
Nel rispetto del principio dì selettività in materia di pubblico impiego privatizzato, la disciplina delle progressioni interne, finalizzate all’avanzamento economico e professionale all’interno della area o fascia, è strettamente correlata a quella degli inquadramenti del personale pubblico privatizzato, delegificata ed affidata alla contrattazione collettiva.
La disciplina negoziale, per quanto concerne le progressioni all’interno della stessa area, può derogare direttamente ovvero attraverso lo strumento del bando di concorso, alle disposizioni contenute nel regolamento statale del 1994 sulle norme d’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
A ben vedere nel pubblico impiego privatizzato la progressione economica che attribuisca un trattamento economico superiore all’interno dell’area, deve avvenire nel rispetto di una serie di criteri di valutazione, in cui il parametro dell’anzianità, intesa quale esperienza lavorativa, acquista un carattere meramente secondario, al più legato alla connaturale professionalizzazione legata al tempo di servizio. In altre parole su tutti i requisiti d’accesso prima e i parametri selettivi poi, deve prevalere la valutazione degli effettivi risultati professionali, delle concrete prestazioni rese, della «qualità» delle prestazioni individuali.
Ne deriva che la prosecuzione giuridica del rapporto di lavoro, sebbene senza soluzione di continuità con diversi datori di lavoro pubblici, non fa venir meno per ciò stesso la diversità fra le diverse fasi di svolgimento della propria attività lavorativa. Ciò, naturalmente, nel limite insuperabile per cui il trattamento differenziato non deve implicare la vera e propria mortificazione dei diritti professionali ed economici già acquisiti.


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