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Viene meno il bando di concorso se non è stata svolta la mobilità volontaria in modo contestuale
Il TAR Campania (tramite sentenza n. 2818/2020) ha ritenuto legittimato il candidato alla "demolizione" del concorso pubblico esterno in assenza della previa mobilità volontaria contestuale

In considerazione di alcuni dubbi, da parte della giurisprudenza amministrativa, sulla partecipazione alla mobilità volontaria di un dipendente con posizione giuridica di Categoria D1 ad un posto per categoria giuridica D3, il Tribunale amministrativo per la Campania (sentenza n. 2818/2020) ha ritenuto legittimato il medesimo candidato alla demolizione del concorso pubblico esterno in assenza della previa mobilità volontaria contestuale. Il fatto che la precedente mobilità volontaria fosse andata deserta, per il posto oggetto di concorso, non è stata considerata sufficiente per ottemperare al precetto normativo, con il conseguente annullamento della procedura di concorso.
Le disposizioni di cui all’art. 30 del d.lgs. 165/2001, hanno previsto che gli enti locali, prima di procedere all’indizione di pubblici concorsi finalizzati alla copertura di posti vacanti, debbono attivare le procedure di mobilità del personale di altre amministrazioni. In merito all’asserita precedente mobilità volontaria, attivata con esito negativo dall’Ente locale, il Collegio amministrativo non concorda con le osservazioni dell’ente locale, secondo il quale la procedura di mobilità volontaria sarebbe pur sempre efficace anche se attivata tre anni prima. Quello che rileva, precisa il Collegio contabile, è che la procedura precedente era stata attivata con riferimento ad un diverso e distinto fabbisogno del personale, non garantendo in tale modo la contestualità della procedura prevista e richiesta dal legislatore. Ciò proprio in quanto, la mobilità volontaria, è procedura favorita dal legislatore, ossia volta a favorire l’utilizzazione di personale con esperienza acquisita nell’esercizio dei compiti propri del posto da ricoprire, per aver già svolto la specifica funzione per un certo lasso di tempo con conseguente risparmio anche di spesa conseguente alla migliore allocazione sul territorio dei pubblici dipendenti. Gli stessi principi del fabbisogno del personale affermano che con la sua redazione le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane “attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”. In altri termini, prima di bandire un concorso pubblico, previsto dal piano dei fabbisogni del personale, l’amministrazione avrebbe dovuto verificare nell’attualità l’eventuale interesse al trasferimento di soggetti dipendenti da altri Enti, rinnovando l’avviso di mobilità.
Il bando di concorso, quindi, essendo stato indetto senza la contestuale attivazione della mobilità volontaria va annullato.

> CONSULTA IL TESTO DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA.


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