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Chiusura domenicale dei negozi, la competenza è dello Stato e non della Regione
La Regione non può imporre la chiusura domenicale di un esercizio commerciale: le valutazioni della Cassazione

di ANDREA ALBERTO MORAMARCO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

La Regione non può imporre la chiusura domenicale di un esercizio commerciale. La liberalizzazione degli orari dei negozi, così come la previsione di chiusure settimanali, è una questione che rientra nella materia della «tutela della concorrenza», che è di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, comma 2, lettera e). É quanto sottolinea la Cassazione nell’ordinanza interlocutoria n. 13142, depositata ieri, con la quale viene rimessa alla Corte costituzionale la valutazione circa la legittimità di una legge della Regione Puglia (n. 11/2003, integrata dalla n. 5/2008) che prevedeva la possibilità per i Comuni di imporre la chiusura domenicale dei negozi.
La rimessione alla Consulta dipende dall’impossibilità per i giudici di interpretare la normativa in senso costituzionalmente orientato, ma l’esito del rinvio appare scontato, in quanto altre leggi regionali che ponevano restrizioni e divieti simili sono state già censurate dalla Corte costituzionale, inclusa la legge della Regione Puglia (n. 24/2015) che di fatto ha sostituito quella oggetto del giudizio.

Il caso
Al centro della vicenda c’è infatti una sanzione amministrativa inflitta alla società titolare di un negozio di abbigliamento della città di Bari che aveva violato l’ordinanza sindacale che, in base alla legislazione regionale, consentiva di al Comune di imporre lo stop domenicale. Il Giudice di pace annullava la sanzione, mentre il Tribunale riteneva legittima l’ordinanza contestata. Nel frattempo vi erano state diverse controversie simili e veniva riformata la legge regionale di riferimento, che sul punto, tuttavia, non modificava la facoltà per i Comuni di intervenire sulle aperture degli esercizi commerciali.

La tutela della concorrenza
Giunta in Cassazione, la causa viene indirizzata dalla Suprema corte alla Corte costituzionale, che probabilmente si esprimerà come già fatto in passato in simili circostanze. Nell’ordinanza di rimessione i giudici di legittimità sottolineano, infatti, come la Consulta ha affermato che la liberalizzazione degli esercizi commerciali, disposta a regime con la legge n. 223/2006, prevede che gli esercenti non possano subire limiti e prescrizioni nell’apertura e nella chiusura delle loro attività. La scelta, pur non essendo «una soluzione imposta dalla Costituzione», ma decisa dal legislatore statale che può sempre «rivederla in tutto o in parte, temperarla o mitigarla», non tollera alcuna disciplina regionale che intervenga per attenuare il divieto. In sostanza, chiosa il Collegio, la legislazione regionale che stabilisce limiti di ogni sorta in tale ambito «risulta illegittima sotto il profilo della violazione del riparto di competenze».


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