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Progressioni verticali, nessun arrotondamento della percentuale
Le principali conclusioni contenute nella delibera n. 38/2020 della Corte dei conti della Basilicata nella quale vengono anche esaminate altre questioni di dettaglio sull'istituto della progressione di carriera

di GIANLUCA BERTAGNA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Nessun arrotondamento per le procedure delle progressioni verticali previste dall’articolo 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017. È questa la principale conclusione contenuta nella delibera n. 38/2020 della Corte dei conti della Basilicata nella quale vengono, inoltre, esaminate altre questioni di dettaglio sull’istituto della progressione di carriera.

La norma
Dopo anni di blocco delle progressioni orizzontali e verticali, il decreto attuativo della riforma Madia ha previsto la possibilità di procedere, come in passato, a passaggi riservati ai dipendenti interni delle pubbliche amministrazioni. Le regole, fissate dall’articolo 22, comma 15, del Dlgs 75/2017 sono ben chiare e non vanno interpretate in misura estensiva trattandosi di disposizioni che regolano l’accesso al pubblico impiego. Il disposto originale però è stato modificato dal Dl 162/2019 – il cosiddetto Milleproroghe – prevedendo che per il triennio 2020/2021 possano essere destinati alle progressioni verticali non più del 30% dei posti previsti come nuove assunzioni per ciascuna categoria.

La quota massima
Un primo chiarimento della Corte dei conti sull’intera procedura riguarda proprio la percentuale. I magistrati contabili nel ricordare che l’ente ha la facoltà, non l’obbligo, di attivare le procedure in esame e che le stesse devono avere una natura concorsuale ancorchè riservata ai soli dipendenti interni, ritengono che il tetto del 30% vada considerato come massimo e invalicabile e, quindi, non suscettibile di arrotondamenti. La base di calcolo da prendere in considerazione per definire tale percentuale è quella delle assunzioni programmate, categoria per categoria nel triennio 2020-2022 nell’ambito del Piano triennale dei fabbisogni di personale.

La base di calcolo
Per applicare la percentuale e calcolare la quota massima di posti destinabili agli interni è pertanto necessario basarsi sulla singola categoria o area, ricordando che qua il termine “area”, utilizzato per alcuni comparti di contrattazione nazionale, non si riferisce a settori dell’ente, ma proprio al concetto di categoria. A questo proposito il collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale già esistente costituito dalle pronunce della Sezione regionale di controllo della Campania, n. 103/2019, e della Sezione regionale di controllo della Puglia, n. 71/2019: partendo dalla norma la percentuale deve riguardare il numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria e non il numero di posti previsti per i concorsi di qualsiasi categoria. Resta fermo, per i candidati, il possesso del titolo di studio necessario per l’accesso dall’esterno.
Da ultimo, i magistrati della Basilicata, ricordano che al momento dell’adozione di un Piano triennale dei fabbisogni di personale è necessario applicare la normativa vigente in virtù del principio «tempus regit actum».


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