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Assenteisti, risarcimento del danno all'immagine della PA anche senza condanna penale
Sintesi della sentenza della Corte dei conti d'Appello n. 140/2020

di DOMENICO IROLLO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Anche dopo la sentenza della Consulta n. 61/2020, il danno erariale per la lesione dell’immagine della Pubblica Amministrazione provocata dal dipendente che si sia macchiato di assenteismo fraudolento va da questi risarcito a prescindere dall’esistenza a suo carico di una condanna definitiva in sede penale per gli stessi fatti. A statuirlo la pronuncia n. 140/2020, con la quale la Corte dei conti d’Appello ha per la prima volta ha preso in esame le ricadute sulla disciplina del ristoro del danno reputazionale della Pa dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale per eccesso di delega della disciplina speciale contenuta nel comma 3-quater dell’articolo 55-quater del Dlgs 165/2001.

Secondo il collegio contabile di secondo grado, nonostante l’intervento demolitorio della Consulta, le regole che presidiano alla rifusione del danno all’immagine prodotto a seguito di indebite assenze dal servizio dei pubblici impiegati continua a conservare marcati tratti di autonomia e specificità rispetto alla fattispecie generale dell’articolo 17, comma 30-ter, del Dl 78/2009 che, al contrario, limita la risarcibilità di questa posta di danno alla preventiva e irretrattabile condanna penale per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pa.
Ad avviso dei giudici erariali depone in questo senso la previsione dell’articolo 55-quinquies, secondo comma, dello stesso Testo unico del pubblico impiego, in base alla quale, nei casi previsti dal primo comma – integranti il delitto di «false attestazioni o certificazioni», configurabile nei confronti del lavoratore dipendente di una Pa che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero che giustifichi l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa – l’interessato, ferme le responsabilità penale e disciplinare e relative sanzioni, è obbligato a rifondere oltre il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, anche «il danno d’immagine di cui all’articolo 55-quater, comma 3-quater».

Il Collegio giudicante ha osservato che quest’ultimo inciso è stato introdotto con il Dlgs 75/2017, allo scopo di uniformare la fattispecie di danno all’immagine considerata dai due articoli citati (55-quater e 55-quinquies), mentre in precedenza la stessa norma contemplava tout court la risarcibilità del «danno all’immagine subito dall’amministrazione». La sentenza della Corte costituzionale avrebbe quindi, in sostanza, scalfito l’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 55-quinquies, eliminando esclusivamente il rimando al precedente articolo 55-quater, comma 3-quater, facendo di fatto così “riviverne” l’originaria formulazione che stabiliva la risarcibilità del danno all’immagine, senza ulteriori specificazioni e soprattutto senza prevedere la necessità di un preventivo accertamento definitivo della responsabilità penale per le medesime vicende.


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