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Accesso civico generalizzato per conoscere la gestione dettagliata dei fondi pubblici destinati ai cittadini
Risulta legittimo il ricorso all'accesso civico generalizzato per conoscere la disponibilità di fondi pubblici destinati ai cittadini. Le valutazioni del TAR Campania

di ALDO MILONE (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

É legittimo il ricorso all’accesso civico generalizzato per conoscere la disponibilità di fondi pubblici destinati ai cittadini. Lo ha deciso il TAR della Campania, nella sentenza n. 583/2020.

Il caso
Il giudizio è stato attivato da un ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato da un Comune su un’istanza di accesso civico generalizzato – rimasta senza esito anche a seguito di richiesta di riesame – presentata per conoscere dettagliatamente le scelte dell’ente in ordine alla gestione e all’impiego di determinati fondi (derivanti da trasferimenti statali-regionali per interventi in favore di popolazioni colpite da eventi sismici).

Quadro normativo e interpretativo
L’articolo 5 del Dlgs 33/2013 riconosce e tutela l’accesso civico generalizzato, come diritto di chiunque di «accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione», senza alcun limite relativo alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza. Lo scopo è quello di «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico». Questo istituto, in cui la trasparenza pubblica va intesa come accessibilità totale, è non solo un diritto fondamentale in sé, ma concorre altresì al miglior soddisfacimento degli altri diritti e princìpi fondamentali riconosciuti dall’ordinamento giuridico (democrazia, eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza della Pa). L’esercizio del diritto trova una barriera nel rispetto dei limiti della tutela di tassativi e prevalenti interessi giuridicamente rilevanti, di natura pubblica (sicurezza, difesa, stabilità finanziaria eccetera) o privata (privacy, segretezza della corrispondenza e commerciale eccetera).
Presupposto indefettibile di ammissibilità dell’istanza di accesso civico generalizzato è la sua strumentalità alla tutela di evidenti interessi generali propri della collettività dei cittadini, escludendosi del tutto la sua possibile funzionalizzazione al raggiungimento di finalità di carattere privato e individuale.

Principio di diritto
Alla luce del quadro normativo e interpretativo di riferimento, il Collegio campano ha espresso l’indirizzo secondo cui è legittimo il ricorso all’accesso civico generalizzato per conoscere la disponibilità di fondi (destinati ai cittadini) su uno specifico capitolo di spesa, i pagamenti compiuti a valere su di essi, l’elenco degli aventi diritto con priorità, il relativo contenzioso, le comunicazioni riguardanti il loro rifinanziamento, la motivazione del mancato pagamento in favore di un determinato comparto di destinatari. Si tratta di dati e documenti che rigurdano scelte amministrative, all’esercizio di funzioni istituzionali, all’organizzazione e alla spesa pubblica, che vanno valutati di interesse pubblico e, quindi, conoscibili. Insomma, in questo caso, l’ accesso civico va considerato coerente con la ratio legislativa di favorire forme di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche, risultando integrato il presupposto della sua strumentalità all’interesse collettivo verso la massima trasparenza nell’impiego di pubblico denaro.


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