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Rifiuti, ARERA riconosce i costi dell'emergenza Coronavirus
ARERA rende note le modalità con le quali intende modificare il metodo tariffario rifiuti (delibera n. 443/2020) per tener conto degli effetti della situazione emergenziale, sia con riferimento ai costi che alle entrate

di PASQUALE MIRTO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Con il documento posto in consultazione n. 189/2020, pubblicato ieri, ARERA rende note le modalità con le quali intende modificare il metodo tariffario rifiuti (delibera n. 443/2020) per tener conto degli effetti della situazione emergenziale, effetti che si registrano sia con riferimento ai costi che alle entrate. I termini sono ovviamente stringenti, visto che le delibere tariffarie devono essere approvate entro il prossimo 31 luglio: le osservazioni devono pervenire entro il 10 giugno e la delibera dell’Autorità sarà approvata entro il 30 giugno. In dettaglio, lo scopo è quello di individuare le regole da applicare per garantire la copertura degli oneri derivanti dalle riduzioni previste nella propria delibera n. 158/2020 che, si ricorda, sono in parte obbligatorie e in parte facoltative.

L’Autorità rileva che i gestori hanno registrato mediamente un aumento dei costi, derivanti da oneri di sanificazioni, raccolte straordinarie ed altro, sebbene vi sia stata una contrazione del quantitativo dei rifiuti raccolti. D’altro canto, si rileva anche una contrazione dei ricavi derivanti dalla valorizzazione dei materiali destinati a riciclo, in ragione dei minori conferimenti da raccolta differenziata. L’orientamento è comunque quello di riconoscere un incremento dei costi non superiore al 6,7%.
Cambia, quindi, anche se temporaneamente, il criterio dei costi effettivi risultanti da fonti contabili obbligatori di due anni antecedenti a quello di riferimento, prevedendo ora l’inserimento non solo di costi previsionali ma anche di costi prima non contemplati, come quelli relativi alle riduzioni previste nella delibera n. 158/2020.

L’Autorità dà atto che la situazione emergenziale può creare problemi di entrata anche per i gestori e per i Comuni a Tari tributo e perciò prevede la possibilità per questi di richiedere un’anticipazione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, pari al minor gettito derivante dall’applicazione della deliberazione n. 158/2020. L’anticipazione sarebbe poi restituita in un periodo non superiore a tre anni. Tuttavia l’anticipazione, sembra essere riservata solo a chi approva il Pef con il nuovo Mtr, e non quindi a chi conferma le tariffe 2019.
L’Autorità, correttamente, non manca di analizzare anche il quadro tributario di riferimento, dando atto della possibilità di conferma delle tariffe 2019, così come previsto dall’articolo 107, comma 5, del Dl 18/2020; ovviamente si rammenta che entro dicembre occorrerà comunque approvare il Pef 2020.

Inoltre, ci si pone il problema della spendibilità immediata delle riduzioni e a questo fine si ricorda che il Dl 34/2019, prevede che le scadenze fissate prima del 1° dicembre devono essere calcolate sulla base degli «atti» del 2019. Sul punto, l’Autorità cita espressamente, condividendola, la nota Ifel sulle riduzioni Tari- Covid-19, con la quale si è appunto sostenuto che le riduzioni devono essere immediatamente spendibile, mentre la prescrizione del Dl 34/2019 deve essere limitata alle sole tariffe. Occorrerà ora aspettare le decisioni finali di Arera per poi precedere in velocità ad approvare la delibera tariffaria entro fine luglio.


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