MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Decreto Rilancio: pasticcio sui termini degli accertamenti comunali
L'intreccio delle norme che stanno regolando l'attività degli uffici comunali delinea un quadro abbastanza caotico, anche dovuto a un mancato coordinamento tra le disposizioni che via via si stanno succedendo

di PASQUALE MIRTO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

L’intreccio delle norme che stanno regolando l’attività degli uffici comunali delinea un quadro abbastanza caotico, anche dovuto a un mancato coordinamento tra le disposizioni che via via si stanno succedendo. Per quanto riguarda l’attività accertativa comunale, l’articolo 67 del Dl 18/2020 ha disposto la sospensione della notifica degli atti di accertamento, ma non delle attività di controllo, sicché gli uffici comunali hanno continuato a confezionare atti di accertamento da notificare al termine del periodo di sospensione, che l’articolo 67 fissa al 31 maggio. Va poi precisato, che l’articolo 67 si pone come norma di carattere generale, che riguarda tutti gli enti impositori, ad iniziare dall’Agenzia delle entrate.

Tuttavia, occorre rammentare che dal 1° gennaio 2020 i Comuni dovranno attuare la loro attività accertativa mediante l’accertamento esecutivo (comma 792 della legge 160/2019) e ciò con riferimento a tutte le annualità accertabili dal 2020.
L’articolo 68 dispone la sospensione dei versamenti in scadenza nel periodo 8 marzo-31 maggio 2020, relativi alle cartelle “emesse” dall’agente della riscossione. Il comma 2 rende applicabile la sospensione anche con riferimento alle ingiunzioni disciplinate dal Rd 639/1910 e agli accertamenti esecutivi regolati dal comma 792 della legge 160/2019.

Le norme, invero, non brillano per chiarezza, perché possono riferirsi tanto agli atti «già emessi», con termine di versamento scadente nel periodo di sospensione, tanto agli atti che gli enti avrebbero potuto emettere in quel periodo. Peraltro, la sospensione del pagamento di atti di accertamento già emessi è disposta dall’articolo 83 del Dl 18/2020, che nel rinviare i termini per la proposizione del ricorso, difatti, differisce anche il termine ultimo per il pagamento.
L’articolo 68, tuttavia, ammette, per il periodo di sospensione, l’applicazione dell’articolo 12 del Dl 159/2020, questa volta nella sua interezza, a differenza dell’articolo 67, che a seguito delle modifiche apportate con la legge di conversione, ne richiama solo i commi 1 e 3. Per gli accertamenti esecutivi si rende applicabile, quindi, anche il comma 2 dell’articolo 12, il quale prevede che i termini di decadenza relativi all’attività degli enti impositori che scadono (e quindi anche con riferimento agli atti da emettere) entro il 31 dicembre dell’anno durante il quale è disposta la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Quindi l’anno 2015 sarebbe accertabile entro il 31 dicembre 2022.

Dall’intreccio delle norme sopra richiamate si desume, pertanto, che non esiste alcun atto di accertamento esecutivo comunale in scadenza al 31 dicembre 2020. Se così è, allora per i Comuni non dovrebbe trovare applicazione l’articolo 168 del decreto Anticrisi, norma che prevede che gli anni in decadenza nel 2020 siano emessi quest’anno, ma notificati nel 2021, proprio perché, come detto, non c’è alcun atto in decadenza quest’anno. È evidente che le incertezze del quadro normativo, e la non sempre felice formulazione delle disposizioni, richiedono un intervento chiarificatore, pena un interminabile contenzioso tributario.


www.lagazzettadeglientilocali.it