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Dalla Corte dei conti via libera ai concorsi per coprire la mobilità in uscita
Emesso uno dei primi pareri sulle nuove modalità di determinazione degli spazi assunzionali degli Enti locali

di MARCO ROSSI e PATRIZIA RUFFINI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Dopo il Dpcm 18/2020, il personale in uscita per mobilità potrà essere sostituito attivando procedure concorsuali all’interno dello «spazio assunzionale», senza l’obbligo di ricorrere alla mobilità in entrata. Anche la magistratura contabile ha confermato il «pensionamento» della precedente impostazione legata alla mobilità neutrale, con il superamento del doppio binario tra capacità assunzionale con concorso dall’esterno, in funzione delle precedenti cessazioni, e possibilità di effettuare mobilità in ingresso in funzione dei tetti di spesa.

Le indicazioni della Corte dei conti
Sono queste le principali indicazioni che arrivano dalla Corte dei conti Emilia Romagna, con la deliberazione n. 32/2020, in uno dei primi pareri resi nel nuovo regime assunzionale dopo la pubblicazione del decreto attuativo dell’articolo 33 del Dl 34/2019, che ha rivoluzionato le modalità di determinazione degli spazi assunzionali degli enti locali e sul quale permangono comunque dubbi tra gli operatori.
Tra questi, come dimostrato dal quesito formulato, la possibilità, per un Comune, di procedere alla copertura mediante concorso di un posto resosi vacante per una mobilità in uscita, considerando l’infruttuosità dei bandi per mobilità in entrata predisposti per fronteggiare la carenza di personale.
La Corte dei conti ha sottolineato innanzi tutto alcuni punti salienti del nuovo quadro normativo, soprattutto dal punto di vista dell’impostazione e delle logiche che sono state ora accolte per la «gestione» del personale, in forte discontinuità rispetto a quelle previgenti. Gli spazi assunzionali del personale a tempo indeterminato potranno infatti essere calibrati per ente, sulla base di uno specifico sistema di virtuosità dell’equilibrio finanziario, attraverso la congiunta considerazione delle entrate e delle spese.

Il sistema di calcolo della spesa
I Comuni possono dunque procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, sino a una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.
Il nuovo quadro non fa più riferimento ad un «limite di spesa», ma individua una diversa modalità di governo della spesa corrente per spesa di personale. Questa regola di fatto sollecita la cura dell’ente nella riscossione delle entrate e l’accurata definizione del fondo crediti di dubbia esigibilità.
In questo contesto appare pienamente coerente l’assenza di un richiamo agli «oneri relativi ai rinnovi contrattuali», precedentemente esclusi dai «tetti» di spesa di personale, posto che il controllo sulla copertura e sulla compatibilità dei costi quantificati del Ccnl per il comparto seguirà le regole proprie stabilite in relazione ai controlli finanziari previsti sugli oneri recati dai rinnovi contrattuali.
Appare logica anche la scelta di escludere dal calcolo della spesa la quota relativa all’Irap, essendo superato il parametro rigido del «limite di spesa», a favore di un’impostazione legata a un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile.
Elemento caratterizzante la nuova impostazione è, dunque, la flessibilità, che, in una situazione fisiologica, al netto di quella contingente di tipo emergenziale, mira a responsabilizzare l’ente soprattutto sul fronte della riscossione delle entrate, il cui gettito medio nel triennio potrà, se in aumento, offrire anche maggiori spazi assunzionali.
In conclusione, per potenziare le risorse umane ora i Comuni possono individuare lo strumento più adatto fra lo svolgimento di una procedura concorsuale o di una procedura di mobilità in entrata, nel rispetto, in ogni caso, dei parametri finanziari.


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