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Decreto Rilancio: solidarietà alimentare, i 400 milioni tornano al fondo di solidarietà
Nuove risorse per il fondo di solidarietà destinato ai Comuni per il sostegno alimentare a persone in difficoltà, ma resta ancora il nodo delle modalità di utilizzo delle risorse

di GABRIELE SEPIO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Nuove risorse per il fondo di solidarietà destinato ai Comuni per il sostegno alimentare a persone in difficoltà, ma resta ancora il nodo delle modalità di utilizzo delle risorse. Ammonta a 400 milioni il reintegro dell’apposito Fondo da ripartire tra i Comuni, finalizzato all’erogazione di buoni pasto e derrate alimentari a favore di soggetti deboli individuati in collaborazione con i servizi sociali. Questo quanto previsto all’articolo 114 del Dl Anticrisi (in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale) che richiama nei contenuti l’ordinanza del dipartimento di Protezione civile 658/2020 che aveva stabilito uno stanziamento iniziale di 400 milioni di euro a titolo di anticipazione, nelle more del successivo reintegro con provvedimento legislativo.

Il Dl rilancio conferma quindi il sostegno ai Comuni che hanno avviato le misure di solidarietà nella prima fase dell’emergenza, a fronte della grave crisi di liquidità che ha colpito i cittadini: si pensi ai tanti lavoratori dipendenti o autonomi che non hanno ancora ricevuto le indennità e i trattamenti integrativi da parte dell’Inps (che in molti casi tardano ad arrivare).
Resta ferma, in base a quanto già previsto dall’0rdinanza, la possibilità di incrementare le risorse tramite donazioni su conti corrente dedicati, alle quali potranno applicarsi le detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali legate all’emergenza Covid (articolo 66 del Dl 18/20).

Con riguardo agli aspetti operativi, il Dl rilancio non introduce previsioni innovative. Occorre dunque fare riferimento alla disciplina recata dall’ordinanza dello scorso 29 marzo, che in ragione della situazione di emergenza prevede, tra l’altro, la possibilità per i Comuni di acquistare i beni oggetto della distribuzione solidale anche in deroga alla disciplina del Codice dei contratti pubblici.
Questo rinvio non scioglie tuttavia alcuni nodi, relativi alle concrete modalità di erogazione degli interventi di sostegno. L’ordinanza della Protezione civile, infatti, si limita a prevedere la possibilità per i Comuni di acquistare derrate alimentari o prodotti di prima necessità (avvalendosi, per la distribuzione, anche degli enti del Terzo settore) o, in alternativa, di acquistare “buoni spesa” utilizzabili per l’acquisto dei generi alimentari. Questa formulazione generica ha portato, di fatto, all’adozione di modalità diverse da parte dei singoli Comuni, che a seconda dei casi si sono attrezzati con buoni pasto, voucher sociali, oppure strumenti di pagamento (es. carte prepagate), secondo uno schema eterogeneo che potrebbe creare non poche incertezze sul fronte del trattamento fiscale applicabile specie ai fini dell’Iva.
Al fine di garantire uniformità, potrebbe essere opportuno intervenire in sede di conversione in legge, fissando regole puntuali che prevedano l’utilizzo di strumenti già sperimentati nel settore alimentare, anche per il tramite di gestori di piattaforme, come avviene oggi per i buoni pasto.


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