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FOCUS Decreto Rilancio: per le delibere TARI e IMU c'è tempo fino al 31 luglio
Il provvedimento contiene numerose novità fiscali per la gestione, la riscossione e il contenzioso delle entrate locali.

di CLAUDIO CARBONE (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Il Decreto Rilancio contiene numerose novità fiscali per la gestione, la riscossione e il contenzioso delle entrate locali.

TARI e IMU
Per consentire una gestione unitaria della politica fiscale con quella di bilancio, sono fissati al 31 luglio 2020 i nuovi termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di Tari e Imu, che così vengono a coincidere con quelli di approvazione del bilancio di previsione. Si tratta dell’ulteriore proroga finalizzata a consentire di metabolizzare gli effetti della crisi sanitaria sugli equilibri di bilancio, in corrispondenza sia delle nuove misure di sostegno previste dal Governo e sia sulla base della politica fiscale di aiuto che gli enti locali hanno già deliberato ovvero si accingono ad approvare.

IMU del turismo
Sono previste le esenzioni dall’Imu per il settore turistico. Nello specifico, è disciplinata l’abolizione del versamento della prima rata dell’Imu, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, degli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi. L’esenzione è, tuttavia, subordinata alle seguenti condizioni: a)che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; b)che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività svolte. Stessa agevolazione è prevista per gli stabilimenti balneari; vale a dire per quelli marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli stabilimenti termali.

Imposta di soggiorno
Previsto il ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno, attraverso l’istituzione nello stato di previsione del ministero dell’Interno, di apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, sempre in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del Covid-19. Per la ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, in misura pari a due dodicesimi del complesso delle entrate derivanti dall’imposta come risultanti dall’ultimo bilancio o se non approvato dall’ultimo consuntivo annuale, si dovrà attendere un decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto rilascio. Con l’occasione è altresì previsto che: a) il gestore della struttura ricettiva è il responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno ovvero del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale; b) per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997.

Tosap
Il decreto legge esclude dal presupposto della tassa o dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, a partire dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, i titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico. Sono previste anche delle semplificazioni amministrative: le superfici occupate e, fino al 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su pubbliche vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico, di strutture facilmente amovibili (quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, e ombrelloni, purché funzionali alle attività in oggetto), non saranno subordinate al rilascio di autorizzazione. Le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse potranno essere presentate in via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al Dpr 160 /2010. Per tali istanze non è dovuta l’imposta di bollo e per la posa in opera delle strutture amovibili è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del Dpr 380/2001, ai sensi del quale le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale. Anche in questo caso, a ristoro delle minori entrate sarà istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno alla cui ripartizione si provvede con successivo decreto del Ministro dell’interno di concerto con il ministro dell’Economia, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento. È altresì prevista una clausola di salvaguardia. Infatti, nel caso in cui l’intesa non venga raggiunta entro i termini stabiliti, il predetto decreto sarà comunque adottato.

Pagamenti della PA
Inoltre, in materia di giustizia tributaria, prevede misure di potenziamento dell’utilizzo del collegamento da remoto non solo per le parti processuali ma anche per i giudici e il personale amministrativo, mentre con l’articolo 164 è prevista la sospensione delle verifiche in base all’articolo 48-bis del Dpr 602/1973 in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle Pa anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5mila euro, all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.

Riscossione
Infine, c’è la proroga il periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e l’articolo 210, introduce agevolazioni per tutte le associazioni e società sportive, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici anche degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati. I versamenti sospesi, tuttavia, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data.


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