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Coronavirus: sospensione dei mutui, aderiscono 43 banche
Le banche aderenti all'accordo Abi-ANCI-UPI per la sospensione delle quote capitale delle rate dei mutui degli Enti locali in scadenza nel 2020

di ELENA BRUNETTO e PATRIZIA RUFFINI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Sono 43 le banche aderenti all’accordo Abi-ANCI-UPI per la sospensione delle quote capitale delle rate dei mutui degli Enti locali in scadenza nel 2020. La lista, aggiornata da Abi al 30 aprile 2020, rappresenta una bussola utile alle amministrazioni interessate all’operazione, che entro il 15 maggio devono far pervenire le domande alle banche. In base all’accordo concluso fra Abi, Anci e Upi il 6 aprile 2020 gli istituti di credito si impegnano a fornire risposta entro 30 giorni dalla presentazione della domanda o delle eventuali informazioni aggiuntive richieste.

Questa misura interessa tutti gli Enti locali, tranne quelli sottoposti a procedure di scioglimento in seguito a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, morosi o in dissesto e privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deliberato al momento della presentazione della domanda. Al termine del periodo di sospensione, la banca allungherà la durata del piano di ammortamento originario di 12 mesi, fermo restando che la scadenza del mutuo a seguito della sospensione non potrà superare 30 anni. La delegazione di pagamento viene prorogata per la stessa durata del periodo di sospensione. Anche alla luce della proroga fino al 2023 delle disposizioni che consentono agli enti locali l’utilizzo senza vincoli di destinazione delle economie derivanti dalle operazioni di rinegoziazione dei mutui, si ritiene che, in assenza di specifica disciplina in materia di sospensione, i risparmi derivanti dall’operazione possano essere liberamente utilizzati dagli enti a copertura di maggiori spese o di minori entrate per fronteggiare le ricadute dell’emergenza sul bilancio 2020. L’operazione di sospensione dei mutui con gli istituti bancari privati è del tutto analoga a quella disciplinata dall’articolo 112 del Dl 18/2020 per i Mutui Mef, per i quali però l’utilizzo dei risparmi è vincolato dalla norma stessa agli interventi per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ben diversa dalla sospensione è la rinegoziazione fissata da Cassa depositi e prestiti, al via dal 6 maggio, con la quale verranno definiti nuovi piani di ammortamento che potranno andare a modificare sia la quota interessi che quella capitale, come pure la durata dell’ammortamento stesso, nel rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 41 della legge 448/2001.

Si ritiene che entrambe le operazioni debbano essere approvate dal consiglio dell’ente, competenza richiesta dall’articolo 42, secondo comma, lettera i) del Tuel per le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi. Si suggerisce di sottoposte all’approvazione del Consiglio anche le sospensioni dei Mutui Mef fissate dal «Cura Italia», poiché, pur essendo previste per legge, gli enti possono decidere di rinunciarvi. Infine, mentre per aderire alla rinegoziazione dei mutui è necessario che l’ente abbia approvato il bilancio di previsione 2020/2022, sorge il dubbio se si possa procedere alla sospensione in esercizio provvisorio, per il quale le regole vigenti non consentono di assumere un impegno pluriennale sull’anno successivo alla scadenza del mutuo. Considerata la proroga dei termini per l’approvazione del Bilancio 2020/2022 al 31 luglio, per consentire l’utilizzo di questi strumenti anche agli enti in esercizio provvisorio è dunque necessario che venga prevista un’apposita deroga, fortemente attesa con il nuovo decreto in arrivo. L’auspicio è che la norma eccezionale legata all’emergenza da Covid-19 riesca a superare, per tutti gli enti, anche il passaggio consigliare


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