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Assenza per malattia del revisore: sostituzione
Il parere del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

In caso di assenza del revisore per prolungato periodo occorre procedere alla nomina di un altro soggetto in quanto non è prevista la figura del revisore supplente. Questa la massima relativa ad un recente parere emesso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali presso il Ministero dell’Interno.

Come si può leggere all’interno del parere “un Comune siciliano ha fatto richiesta in merito alle possibili alternative di fronte all’assenza prolungata per malattia del proprio revisore.
Si precisa che sarebbe opportuno che l’ente inviasse la richiesta di parere al proprio Assessorato regionale agli Enti locali in quanto la Regione Sicilia ha normato autonomamente la disciplina dell’organo di revisione economico-finanziaria non recependo la normativa che disciplina l’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali gestito da questa Direzione centrale.
Le soluzioni prospettate dall’ente non sono contemplate nel testo unico, approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e, di conseguenza, non essendo prevista nella norma la figura del revisore supplente, nella fattispecie non si ritiene possibile, come ventilato dall’ente, l’utilizzo temporaneo del revisore di un altro comune o di uno dei revisori estratti come riserva dall’elenco regionale”.

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