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La TARI per le abitazioni su Comuni confinanti
ANCI risponde al quesito di un Comune

L’ANCI attraverso il suo servizio di consulenza ha risposto alla seguente domanda posta da un Comune.
Un utente è proprietario ed occupa un’abitazione di mq. 222, individuata al catasto con due diversi fogli – particelle e sub, di cui mq. 216 ricadono sul Comune di residenza e mq. 6 sul Comune non residente confinante. Relativamente alla porzione ricadente sul Comune non residente, nelle annotazioni della visura catastale, l’abitazione risulta: porzione di u.i.u. unita di fatto all’immobile ricadente sul Comune di residenza – valido ai soli fini fiscali -. Successivamente, l’utente ha presentato, nel Comune non residente, relativamente alla porzione ricadente sullo stesso, dichiarazione IMU come abitazione principale. Attualmente è a ruolo per entrambi i Comuni ai fini del pagamento della TARI – Tassa Rifiuti e paga sia la quota fissa sia quella variabile. Tenuto conto di quanto sopra esposto, si chiede se l’abitazione occupata è da considerare unica abitazione, anche se costituita da più u.i.u. catastali e, quindi, per la determinazione della tariffa TARI, se è corretto far pagare all’utente una sola volta la quota variabile e solo per il Comune di residenza.

Ecco il testo della risposta.
Per dare compiuta risposta al quesito posto è necessario andare ad attenzionare, in via preliminare, il soggetto attivo d’imposta e quali sono le caratteristiche che deve avere un immobile per essere definito “abitazione principale”.
Ai sensi dell’art. 1, comma 742, della legge n. 160/2019 “Il soggetto attivo dell’imposta e’ il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso”. Quindi, in linea generale, l’IMU dovrà essere versata al Comune all’interno del quale insiste in misura prevalente l’immobile soggetto a tassazione.

Il comma 741, lett b) fornisce la seguente definizione per abitazione principale “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Venendo al caso di specie, la Circolare Mef 18 maggio 2012 n. 3/Df aveva fornito un’interpretazione restrittiva rispetto alle problematiche similari a quella riportata nel quesito, invero, secondo il Mef, “Dalla lettura della norma emerge, innanzitutto, che l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita. Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni IMU per questa previste; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati. Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario”.

L’interpretazione ministeriale ha consentito il superamento dei contrasti interpretativi tra prassi e giurisprudenza sorti in materia di Ici. Nello specifico, nella Risoluzione n. 6 del 7 maggio 2002, il Ministero aveva interpretato la questione nel senso confermato dalla norma, mentre la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25902/2008, facendo riferimento alle situazioni di fatto, aveva sostenuto che il concetto di abitazione principale non è necessariamente connesso a quello di “unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio”, e, pertanto, aveva consentito di applicare le agevolazioni per l’abitazione principale alle unità immobiliari utilizzate concretamente come “abitazione principale” dell’immobile nel suo complesso.

Riguardo alla possibilità di accatastamenti unitari, l’Agenzia delle Entrate si è espressa con la propria circolare 13 giugno 2016 n. 27/E. Secondo l’Agenzia “non è, di norma, ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l’autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità. Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un’unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell’unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni. Tali dichiarazioni di variazione prevedono, in particolare: – l’utilizzo della causale di presentazione “Altre”, nel cui campo descrittivo deve essere riportata la dizione “DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U.I.”; – l’inserimento, nel riquadro “Note relative al documento”, della dizione “Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”; – la rappresentazione, nelle planimetrie di ciascuna porzione, dell’intera unità immobiliare, con l’avvertenza di utilizzare il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente. Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria per meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto; – ai fini del classamento, l’attribuzione ai beni costituenti porzioni di unità immobiliare della categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell’unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle porzioni), mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza. Non è pertanto sufficiente richiedere ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate solo l’inserimento di un’apposita annotazione negli atti catastali, senza che siano state presentate le dichiarazioni di variazione secondo le modalità sopra esposte. L’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, immediatamente dopo la registrazione in banca dati catastale delle menzionate dichiarazioni di variazione, provvede ad inserire, negli atti relativi a ciascuna porzione immobiliare, la seguente annotazione “Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”

Dello stesso avviso è l’Ifel, che nelle Faq sulla “nuova” IMU ha affermato che “Se catastalmente risulta operata la fusione ai fini fiscali, si ritiene che le due unità immobiliari possano essere entrambe considerate come un’unica AB.P. La fusione ai soli fini fiscali è stata prevista dall’Agenzia del territorio con nota 21 febbraio 2002, n. 15232/T, nella quale si precisa che questa si rende necessaria allorquando i due immobili abbiano intestatari diversi, posto che la fusione fra due immobili presuppone diritti reali omogeni. In presenza, quindi, di due immobili con intestazioni diverse, l’Agenzia precisa che è possibile procedere all’accatastamento di beni “che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova ed unica unità immobiliare”, tant’è che nelle planimetrie di ciascuna porzione deve essere rappresentata l’intera unità immobiliare” Da quanto si evince dal testo del quesito, l’annotazione sopra richiamata risulta correttamente presente all’interno della visura dell’immobile accatastato nel Comune limitrofo, quindi l’immobile può essere considerato come un’unica abitazione, la può anche essere considerata abitazione principale del contribuente.

Ai fini TARI si possono riscontrare le seguenti casistiche:
– in entrambi i Comuni è stato previsto, per via regolamentare, il cd. “principio di prevalenza”: in tal caso il contribuente dovrà pagare la Tassa solo nel Comune dove la sua abitazione insiste in maniera prevalente;
– se nel Comune limitrofo non opera il principio di prevalenza occorre verificare se la parte dell’immobile che insiste su detto Comune ha un accesso sito nel Comune stesso. In tale caso, se il regolamento della raccolta dei rifiuti non prevede alcunché, il contribuente sarà tenuto al pagamento della sola quota fissa della Tassa, posto che la superficie irrisoria dell’immobile non consente di classificarlo come autonoma unità abitativa, pertanto a parere di chi scrive può essere considerata come pertinenza dell’abitazione. Di contro, se non vi è alcun accesso, non sarà tenuto al pagamento.


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