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Coronavirus: buoni spesa anche agli extracomunitari irregolari?
La recentissima pronuncia del Tribunale di Roma (decreto n. 12835/2020)

di PIETRO ALESSIO PALUMBO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Gli stranieri extracomunitari irregolarmente soggiornanti hanno diritto a percepire i buoni alimentari Covid-19 erogati dal Comune, in quanto il «diritto a non morire di fame» rientra nel nucleo minimo e irriducibile dei diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione repubblicana e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948. Il diritto sussiste a prescindere dalle condizioni «sulla carta bollata» dell’individuo e della sua famiglia rispetto alle norme che regolano l’ingresso e il soggiorno nel nostro Paese.
Nel caso dei buoni comunali è comunque necessario individuare un legame solido con il territorio del Comune. Un rapporto consolidato, precisa il decreto n. 12835/2020 del tribunale di Roma, che in assenza di una formale certificazione di residenza anagrafica è comunque comprovabile attraverso chiari indicatori di integrazione e appartenenza alla comunità locale, proprio come le pagelle scolastiche dei figli minori del richiedente.

La vicenda
Un cittadino extracomunitario allo stato sprovvisto di permesso di soggiorno ma domiciliato in un Comune italiano con moglie e tre figli frequentanti regolarmente le scuole, al sopraggiungere dell’emergenza sanitaria si è trovato in una situazione di grave precarietà e indigenza: a causa del lockdown il lavoratore ha dovuto sospendere l’attività lavorativa pur non avendo accesso alla cassa integrazione.
Il grave stato di difficoltà ha spinto il cittadino straniero a inoltrare una richiesta di buoni spesa Covid-19 al Comune. Ma i requisiti erano: certificazione di residenza e permesso di soggiorno. Quindi, impossibilitato a richiedere il rinnovo del permesso essendo chiusi gli uffici delle questure e non potendo rientrare (dopo anni) nel proprio Paese (frontiere chiuse) il cittadino extracomunitario si è rivolto al Tribunale chiedendo un provvedimento di somma urgenza.

La decisione
Il buono spesa è stato istituito nell’emergenza sanitaria in atto per garantire alle persone indigenti la possibilità di soddisfare un bisogno primario: il diritto all’alimentazione. La situazione venutasi a creare con la chiusura di molteplici attività e le limitazioni alla libertà di spostamento ha aggravato la vulnerabilità di persone che già vivevano in condizioni precarie, in particolare di coloro che svolgevano un’attività lavorativa poco garantita. Ebbene lo straniero anche irregolarmente soggiornante gode dei diritti fondamentali della persona umana. Un nocciolo incomprimibile.
In altre parole alla condizione della presenza sul territorio consegue sempre il riconoscimento delle prestazioni connesse alla tutela della vita umana. Inoltre anche una persona priva di status formale può aver maturato un legame saldo con la comunità locale. Ne è divenuta parte nei fatti e non solo per avervi insediato vita familiare, affettiva, lavorativa. E dalla stabilità del rapporto con il territorio deriva la solidarietà di quest’ultimo.
Diversamente sarebbero esclusi dagli aiuti del Comune proprio coloro che nell’attuale emergenza sanitaria sono più esposi alle condizioni di bisogno e disagio. Per di più nel caso di specie non si discute dell’accesso a prestazioni assistenziali «ordinarie», ma dell’accesso a una misura emergenziale tesa a fronteggiare esigenze imprescindibili: il diritto a non far morire di fame i propri figli e sè stessi.
Non vi è dubbio quindi che si tratta di quel nucleo insopprimibile di diritti fondamentali che spettano «naturalmente» a tutte le persone in quanto tali. Un punto di non ritorno scolpito nella Carta repubblicana.
La finalità del buono Covid-19 è proprio quella di far fronte alla situazione di grave difficoltà nella quale si sono trovati i soggetti più deboli a causa della situazione sanitaria in atto e non possono essere poste condizioni, come la residenza anagrafica o il permesso di soggiorno, che di fatto limitano la platea degli aventi diritto. Condizioni che a ben vedere non sono affatto previste dalla norma che ha istituito il buono spesa Covid-19 (L’Ocdpc n. 658/2020). Dal che, se senz’altro è necessario individuare un legame, forte, con il territorio del Comune tenuto all’erogazione del buono, esso può e deve essere limitato all’abituale dimora dell’avente diritto comprovabile dai contratti di lavoro sospesi per via del lockdown (e privi di ammortizzatori sociali), buste paga, certificazioni vaccinali, documentazione scolastica.


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