MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Acquisto di dispositivi di protezione all'estero tramite intermediari, così il trattamento IVA
Gli Enti locali si accingono ad acquistare dispositivi di protezione personale per i propri dipendenti o da distribuire alla popolazione

di FRANCESCO CUZZOLA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Le pubbliche amministrazioni, in particolare gli enti locali, oltre a gestire le varie fasi dell’emergenza sanitaria rispetto alle proprie competenze, sfruttando i trasferimenti statali e regionali dedicati, si accingono ad acquistare dispositivi di protezione personale per i propri dipendenti o da distribuire alla popolazione. Le difficoltà riscontrate nel reperire sul territorio nazionale i dispositivi spingono gli enti a rivolgersi ai mercati esteri anche tramite intermediari. Questo comporta spesso, dubbi interpretativi sul corretto trattamento fiscale da parte della Pa dell’operazione d’acquisto. Poniamo il caso che una Pubblica amministrazione acquisti mascherine protettive da una società italiana che agisce (magari per avere ricevuto mandato con rappresentanza) come intermediario con un fornitore extraUe. L’articolo 7-sexis , comma 1, lettera a), del Dpr 633/1972, recependo le disposizioni comunitarie, prevede che le prestazioni, rese a soggetti “privati”, come nel caso di una pubblica amministrazione che opera in veste istituzionale, da intermediari che agiscono in nome e per conto del cliente, si considerano effettuate nel territorio dello Stato «quando le operazioni oggetto di intermediazione si considerano ivi effettuate».

La deroga per i servizi di intermediazione è prevista, però, unicamente per le prestazioni eseguite verso i soggetti privati. Per i soggetti passivi Iva, invece si applica la regola generale di tassazione nel luogo di stabilimento del committente (articolo 44 della direttiva 2006/112/CE e articolo 7-ter del Dpr 633/1972). Il problema, pertanto, sorge in merito alla necessità di individuare se gli acquisti effettuati dalla Pa per i dispositivi di protezione personale rientrino nella sfera delle attività istituzionali o in ambito di attività commerciali. Si ricorda che l’assoggettabilità a Iva delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni è stata spesso oggetto di problematiche interpretative dalle quali sono scaturite numerose prese di posizione,spesso anche molto divergenti. Sicuramente è necessario coniugare la legislazione nazionale con il contenuto dell’articolo 4 della VI Direttiva del Consiglio Cee del 17 maggio 1977. La norma, con specifico riferimento alle tipologie di attività svolte dagli enti locali, afferma che gli stessi non sono considerati soggetti passivi Iva per le attività che esercitano in qualità di pubblica autorità, anche quando percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Qualora però il non assoggettamento a Iva di queste attività dovesse provocare distorsioni di concorrenza di una certa importanza, con operatori privati che esercitano la medesima attività, anche gli enti locali, e gli enti pubblici in genere, devono essere considerati soggetti passivi Iva.

Questi principi sono stati anche ribaditi dalla Corte di giustizia delle comunità europee con successive sentenze. In ogni caso, la stessa Direttiva, evidenzia che gli enti in esame sono sempre considerati soggetti passivi se pongono in essere le attività elencate nell’allegato “D” della VI Direttiva Cee; in altri termini l’esercizio di quelle attività, che corrispondono a quelle definite dall’articolo 4, comma 5 del Dpr 633/1972, si considera in ogni caso commerciale. Ciò posto, se l’ente utilizzerà i dispositivi di protezione personale nell’ambito di attività commerciale dovrà agire a tutti gli effetti come un operatore privato, e rispettare gli adempimenti previsti dagli articolo 21 e seguenti del Dpr 633/1972. In particolare dovrà seguire le disposizioni dell’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972: «Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427». In buona sostanza dovrà emettere una autofattura e far confluire l’Iva nella liquidazione periodica. Qualora invece i Dpi acquistati saranno utilizzati solo ed esclusivamente per attività istituzionale, l’ente non dovrà effettuare alcune tipo di adempimento.


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