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Così cambiano le assunzioni: incognita entrate sui parametri
Il D.P.C.M. "Sblocca assunzioni" per i Comuni, attuativo del decreto Crescita del 2019 e previsto entro 60 giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto, è in dirittura d’arrivo proprio nel momento in cui le amministrazioni sono assorbite in problematiche di ben altro tenore

di TIZIANO GRANDELLI e MIRKO ZAMBERLAN (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Tanto tuonò che piovve. Il DPCM «sblocca assunzioni» per i Comuni, attuativo del decreto Crescita del 2019 e previsto entro 60 giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto, è in dirittura d’arrivo proprio nel momento in cui le amministrazioni sono assorbite in problematiche di ben altro tenore. Più che pioggia sembra tempesta, tanto che i sindaci hanno cercato di contrastare la firma del provvedimento fino all’ultimo momento in quanto la promessa politica di maggiori assunzioni per tutti non si tradurrà in realtà.
Innanzitutto le amministrazioni comunali devono determinare il rapporto fra la spesa del personale e la media delle entrate correnti, rilevate dagli accertamenti di competenza e relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, stanziato nel bilancio di previsione dell’ultima annualità considerata. Si possono sommare le entrate da Tari, anche nell’ipotesi di esternalizzazione del servizio di riscossione.

Sulla spesa del personale, nel decreto Crescita si fa riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato, mentre nel Dpcm si aggiungono gli oneri per assunzioni a termine, compreso il personale assunto in base all’articolo 110 del Tuel, per i co.co.co., per la somministrazione di lavoro e per il personale utilizzato nelle partecipate. A questa quantità si sommano gli oneri riflessi. Viene chiarito che l’Irap rimane esclusa.
In sostanza, la definizione di spesa del personale è del tutto analoga a quella che i Comuni conoscono dal 2007, con una differenza: i commi 557 e 562 della legge 296/2006 escludevano dal calcolo gli arretrati contrattuali, mentre oggi questi non vengono citati. Come si ricorderà, le altre esclusioni dalla spesa di personale, come quella relativa alle categorie protette, sono state introdotte solo in via interpretativa e, quindi, anche nell’attuale situazione si può ancora sperare.

Si suddividono gli enti in tre fasce. La più virtuosa comprende per gli enti che si collocano al di sotto di un primo valore soglia. Questi possono incrementare la spesa di personale, ma tale incremento, fino al 2024, trova un limite percentuale fissato nello stesso Dpcm.
In aggiunta a questa percentuale si possono considerare le facoltà assunzionali non utilizzate e relative al quinquennio precedente. Ma in nessun caso si può oltrepassare il tetto del primo valore soglia.
La fascia meno virtuosa è rappresentata dagli enti che si collocano sopra il secondo valore soglia. Questi devono adottare un piano dal quale si evinca una riduzione annuale del rapporto per farlo rientrare nel predetto secondo valore soglia entro il 2025. Ma se non vi riescono, poco male: fra cinque anni applicheranno un turn over del 30%.

I Comuni che si collocano fra i due valori soglia restano i più penalizzati: non possono incrementare il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, come sopra illustrato. Nel testo originario del decreto 34/2019 si poneva un divieto di aumento del valore assoluto della spesa del personale. La modifica, che rappresenta un piccolo passo in avanti, è stata introdotta dal Milleproroghe di fine anno scorso. Ma in periodo di emergenza da Covid-19, nel quale le entrate dei Comuni stanno colando a picco, il rapporto tenderà, in futuro, ad aumentare sempre più, obbligando gli enti a ridurre la spesa del personale.
La discrezionalità verterà sul come tagliare: rinunciare al turn over, azzerare le assunzioni a termine, gli articoli 90 e 110 e così via. A meno, ovviamente, di indispensabili aggiustamenti della normativa.


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