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Coronavirus: buoni spesa, regime "alleggerito" per la tutela dei dati personali da parte dei Comuni
I Comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei buoni spesa o dei generi alimentari possono avvalersi degli enti del terzo settore

di NICOLA TONVERONACHI e FLAVIO CORSINOVI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

L’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658/2020 stabilisce che ciascun Comune sia autorizzato all’acquisizione, in deroga al codice dei contratti di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale e di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
Spetta, poi, all’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune l’individuazione della platea dei beneficiari e il contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei buoni spesa o dei generi alimentari possono avvalersi degli enti del terzo settore.
I sevizi sociali dei Comuni devono individuare i nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell’emergenza. Devono, quindi, in altri termini, effettuare un’attività di trattamento dei dati personali.
Compatibilmente con lo stato di emergenza, occorre pertanto porre l’attenzione sul fatto che i soggetti coinvolti (dipendenti dei servizi sociali e dipendenti, collaboratori, volontari degli enti del terzo settore) trattano dati personali e non va persa di vista l’importanza della tutela dei dati anche in una situazione di criticità. Pertanto, sarà necessario istruire i soggetti coinvolti nel trattamento sulla circostanza che trattano dati personali e sulle misure di sicurezza (dei dati) da adottare. In particolare, a questi soggetti – dove ciò non sia stato fatto – devono essere attribuiti funzioni e compiti in conformità all’articolo 2-quaterdecies del codice della privacy. L’indicazione, per espressa previsione, può essere resa anche oralmente data la situazione di emergenza.

Le ragioni di questo regime “alleggerito” sono da ricercare nella prima delle varie ordinanze della Protezione civile che si sono succedute: l’Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020 (Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili). Nonostante la situazione emergenziale, la “prima” ordinanza ha comunque ravvisato la necessità di dedicare un apposito articolo al trattamento dei dati personali. La norma in questione, all’articolo 5, stabilisce che, «1. Nell’ambito dell’attuazione delle attività di protezione civile connesse allo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile […] possono realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli artt. 9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, necessari per l’espletamento della funzione di protezione civile al ricorrere dei casi di cui agli artt. 23, comma 1 e 24, comma 1, del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, fino al 30 luglio 2020. […]4. In relazione al contesto emergenziale in atto, nonché avuto riguardo all’esigenza di contemperare la funzione di soccorso con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 conferiscono le autorizzazioni di cui all’art. 2-quaterdecies, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, ed anche oralmente».

In merito a quella ordinanza, il Garante per la protezione dei dati ha emesso un parere (Provvedimento n. 15/2020) che la reputa idonea a rispettare le garanzie previste in materia di protezione dei dati personali. Il Garante ha però voluto mettere l’accento sulla necessità «che, alla scadenza del termine dello stato di emergenza, siano adottate da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte negli interventi di protezione civile di cui all’ordinanza, misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell’emergenza, all’ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali in capo a tali soggetti».
L’Ocdpc n. 658, nelle premesse espressamente richiama la “prima” Ordinanza (n. 630) in modo tale che anche nell’ambito dell’erogazione dei buoni spesa a quella si dovrà fare riferimento.


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