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Coronavirus: congedo fino alla riapertura delle scuole
A conferma che il congedo Covid-19 è strettamente correlato alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività scolastiche, arriva il comunicato stampa dell'INPS del 16 aprile nel quale se ne ufficializza la proroga fino al 3 maggio 2020

di CONSUELO ZIGGIOTTO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

A conferma che il congedo Covid-19 è strettamente correlato alla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività scolastiche, arriva il comunicato stampa dell’INPS del 16 aprile nel quale se ne ufficializza la proroga fino al 3 maggio 2020. Il Dcpm 10 aprile ha infatti disposto, fra le diverse misure di contenimento al contagio sull’intero territorio nazionale, la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività scolastiche fino al 3 maggio prossimo. Questo a significare che fino a quando i servizi scolastici rimarranno sospesi, ad oggi fino al 3 maggio, i genitori hanno diritto di godere di questi 15 giorni di nuova introduzione grazie al Decreto “Cura Italia”.

All’indomani del messaggio Inps n. 1621 che ha chiarito diversi aspetti in relazione alla modalità di fruizione del congedo Covid-19, arriva quindi la conferma dello spazio temporale nel quale lo stesso può legittimamente agire. Il comunicato stampa ricorda che i 15 giorni che danno diritto all’indennità del 50% della retribuzione, si rappresentano come un limite complessivo dei genitori, che non può raddoppiare in relazione a un nucleo familiare con due figli e che non può essere goduto da entrambi i genitori nello stesso giorno. Precisazioni già chiaramente formulate nel messaggio n. 1621 che ha suscitato, invece, diverse perplessità in relazione ad alcune tematiche che meriterebbero un chiarimento da parte della Funzione pubblica. Il primo aspetto riguarda la possibilità riconosciuta ai lavoratori di fare richiesta di conversione delle ferie e dei permessi goduti a partire dal 5 marzo, in congedo Covid-19. La previsione contenuta nel messaggio Inps è del tutto estensiva rispetto al dettato normativo e più che qualificarlo, arriva a stravolgerlo. L’articolo 23, comma 2, del Dl 18/2020 prevede, infatti, che siano convertiti in congedo Covid-19, i giorni di congedo parentale goduti a partire dal 5 marzo, e non già le ferie o i permessi goduti. A complicare la lettura della norma, che appare chiara nell’indicare un obbligo da parte del datore di lavoro, anche pubblico, di commutare il giustificativo delle assenze come sopra precisato, interviene la Funzione pubblica nella circolare n. 2/2020 che apre uno spazio a una possibilità e non a un obbligo.

Si legge nella circolare che il datore di lavoro pubblico può e non deve convertire il congedo parentale in congedo Covid-19, e lo può sostituire, dice la Funzione pubblica, anche con effetto retroattivo con il congedo parentale non retribuito già in godimento. Precisazione che più che chiarire, confonde, perché si palesano immediatamente le situazioni non menzionate nel suggerimento riportato, quale quella di un lavoratore che abbia goduto, ad esempio, di congedo parentale retribuito al 100%, rispetto al quale la conversione dei giustificativi, produrrebbe un danno economico al dipendente. Il contenuto del messaggio Inps n. 1621 ha prodotto una pioggia di richieste dei lavoratori di convertire le giornate di ferie godute dal 5 marzo, in giorni di congedo Covid-19. Il tema della conversione degli istituti è sulle scrivanie degli enti non soltanto in relazione al congedo Covid-19 ma anche in relazione all’estensione della durata dei permessi retribuiti secondo l’articolo 33 della legge 104/1992, si intendono qui i 12 giorni stabiliti dall’articolo 24 del decreto «Cura Italia». In questo caso la Funzione pubblica si è espressa molto chiaramente, lasciando spazio alla sola chiarezza laddove ha precisato, e correva il giorno 1° aprile, che non è possibile convertire in permesso secondo l’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, le assenze già intervenute nel mese di marzo. Il suggerimento chiaro è stato quello di non utilizzare un giustificativo di assenza per un periodo nel quale lo stesso giustificativo non esisteva. La giustificazione postuma e la conversione dei giustificativi chiede chiarezza nell’alveo in cui legittimamente può muoversi, dovendosi tracciare confini precisi tra tutti gli istituti, di nuova introduzione o meno.

Da ultimo non meno interessante è osservare che, nonostante la norma di fonte legale qualifichi i 15 giorni come un congedo specifico di nuova introduzione e lo voglia non computato né indennizzato come congedo parentale, l’Inps lo nomina nei suoi comunicati come congedo parentale Covid-19, precipitandolo nella regolamentazione tipica del congedo parentale, anche in relazione al computo dei sabati e delle domeniche. Computo rispetto al quale gli enti chiedono di poter avere certezza del loro corretto operare. Si rammenta a questo proposito che gli enti locali non abbracciano sempre le soluzioni proposte dall’Inps in relazione al computo dei sabati e delle domeniche. L’Aran stessa si era espressa al riguardo precisando che il massaggio Inps n. 19772/2011, nell’eccezione che introduce rispetto alle indicazioni contenute nel messaggio n. 28379/2006, non è ritenuto suscettibile di diretta e automatica applicazione relativamente al personale del comparto funzioni locali.


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