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Coronavirus: partenariato pubblico-privato alla prova dell'emergenza
L'emergenza epidemiologica in atto aggredisce anche i rapporti contrattuali sorti dalla collaborazione tra amministrazioni pubbliche e operatori economici: una sintesi della situazione

di GIOELE GADDI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

L’emergenza epidemiologica in atto aggredisce anche i rapporti contrattuali sorti dalla collaborazione tra amministrazioni pubbliche e operatori economici, ossia all’interno delle logiche di partenariato pubblico-privato. Le numerose restrizioni introdotte a qualsiasi livello, centrale e locale, hanno nella gran parte dei casi comportato l’impossibilità di poter esercitare la propria prestazione concordata e accuratamente stabilita da convenzioni e piani economici-finanziari. Visti gli onerosi effetti che devono essere sopportati dalle parti rispetto alle iniziali previsioni stabilite, ci si deve quindi chiedere quali siano le necessarie conseguenze giuridiche ed economiche da apportare alle convenzioni.

Innanzitutto, deve essere valutato l’effetto diretto che scaturisce dall’avverarsi dell’evento pandemico ossia le conseguenze immediate che incidono sulle condizioni contrattualmente disciplinate. Risulta evidente che questi effetti abbiano una differente graduazione in relazione alla tipologia concreta di operazione partenariale, ossia se e in quanto soggetta a rischio di domanda o di disponibilità. Una volta valutata la diminuzione (o cessazione) delle prestazioni contrattualmente concordate, dovranno essere attentamente vagliate le ragioni e i presupposti di futura sostenibilità dell’operazione alla luce delle nuove condizioni esistenti. Potrebbe quindi risultare necessario, così come previsto dall’articolo 182, comma 3, del codice degli appalti, procedere a una revisione dell’equilibrio economico finanziario proprio in forza del verificarsi di questi eventi non riconducibili all’azione dell’operatore economico e impattanti sulle condizioni di sostenibilità dell’operazione. La stessa Anac, con linea guida n. 9 (delibera n. 318 del 28 marzo 2018), all’articolo 3.3. ha previsto una serie di avvenimenti che fanno sorgere il diritto alla revisione del piano economico-finanziario poiché rientranti nel concetto di forza maggiore, prevedendo esplicitamente al punto e) la circostanza in cui avvengano «epidemie e contagi».

Vista l’evidente riconducibilità dell’emergenza sanitaria all’istituto di forza maggiore, le amministrazioni pubbliche dovranno attentamente vagliare la necessità o meno di procedere a una revisione dei piani economici-finanziari. Questo corollario logico-giuridico determinerà in molti casi la necessaria modifica delle convenzioni in essere attraverso addendum contrattuali che dovranno però mantenere la corretta e medesima allocazione dei rischi, così come precedentemente stabiliti rispetto all’avversarsi dell’evento pandemico. Non può che sollecitarsi, in questo senso, un invito a un comportamento proattivo e collaborativo tra i soggetti coinvolti in modo da determinare il raggiungimento di un celere accordo in nome dell’interesse reciproco alla buona riuscita dell’operazione partenariale. Deve quindi prestarsi particolare attenzione in questa fase soprattutto perché lo stesso codice degli appalti prevede, quale conseguenza del mancato accordo rispetto alle condizioni di riequilibrio economico-finanziario, la facoltà per le parti di recedere dal contratto. Il rischio è che le parti contrattualmente coinvolte utilizzino artatamente la circostanza come scusa per poter addivenire ad una regolamentazione dell’operazione più vantaggiosa (o addirittura svincolarsi totalmente da questa) rispetto a una convenzione che, fino a tal momento, non ha sortito gli effetti sperati.

Il comportamento, oltreché contrario alla buona fede contrattuale, deve essere assolutamente evitato proprio in ragione dello spirito di mutua cooperazione che caratterizza le operazioni di partenariato pubblico privato. La necessaria ripartenza del sistema paese non potrà che fondarsi su una solida e duratura collaborazione tra amministrazioni ed operatori economici, e risulta pertanto necessario salvaguardare quegli strumenti esistenti che hanno dimostrato il conseguimento di risultati efficaci ed efficienti in termini di sviluppo tecnologico e infrastrutturale.


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