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Sedute degli organi collegiali in videoconferenza e partecipazione del segretario comunale
Alcuni spunti operativi, utili per tutti i Comuni, in periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus

Approfondiamo il tema relativo alla partecipazione del segretario comunale nelle sedute in videoconferenza, prendendo lo spunto da due circolari emesse dall’Assessorato agli Enti locali e alla Funzione pubblica della Regione Sicilia: la prima riteneva necessaria la presenza del segretario nella sede istituzionale (Circolare n. 8 del 24 marzo 2020), mentre con la seconda, modificando interpretazione, “precisa che tale soluzione appare, per ragioni di coordinamento, quella preferibile, ma non obbligatoria” (Circolare n. 10 del 27 marzo 2020).
Queste circolari pongono una serie di interrogativi a cui si cercherà di fornire risposta nel presente articolo. È veramente preferibile la presenza del Segretario nella sede dell’ente? A quali finalità dovrebbe assolvere la presenza fisica del Segretario nella sede dell’ente? Quali sono le non meglio precisate “ragioni di coordinamento” che renderebbero preferibile tale soluzione?
Prima di rispondere si cercherà di ricostruire il quadro normativo di recente introduzione.

In una prima circolare, interpretativa dell’art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”), in cui si dettavano linee guida per lo svolgimento delle sedute delle giunte e dei consigli degli enti locali in videoconferenza, l’Assessorato agli Enti locali e alla Funzione pubblica della Regione Sicilia affermava che fosse necessaria, per la regolarità della seduta, la presenza del Segretario nella sede istituzionale dell’ente (n. 8 del 24/03/2020).
A distanza di appena tre giorni, però l’Assessorato è tornato sul tema, modificando interpretazione, precisando come la presenza del Segretario nella sede dell’ente sebbene sia la soluzione che appare preferibile “per ragioni di coordinamento”, tuttavia non è obbligatoria (circolare n. 10 del 27 marzo 2020). La rilettura della norma è giustificata, secondo l’Assessorato, a seguito delle direttive formulate al riguardo, con nota n. 9423 del 18.3.2020, dal Ministero dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. In tale nota si legge che “fatte salve le attività per le quali, secondo le valutazioni degli enti locali ove prestano servizio, è necessaria la loro presenza in servizio – per i segretari comunali e provinciali la modalità ordinaria di assolvimento della prestazione lavorativa è rappresentata dal lavoro agile, da svolgere anche con modalità eccezionali, in modo da assicurare che i compiti siano prioritariamente adempiuti attraverso sistemi telematici”.

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Videoconferenze: le novità introdotte dal Decreto Cura Italia per gli organi collegiali – Decreto Legge n. 18/2020
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