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Coronavirus: cade l'equiparazione fra assenza obbligata e prestazione del servizio
Le assenze imposte dai provvedimenti di contenimento non costituiscono più servizio prestato agli effetti di legge se non nei limiti fissati dalle misure straordinarie in materia di lavoro agile

di CONSUELO ZIGGIOTTO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Le assenze imposte dai provvedimenti di contenimento non costituiscono più servizio prestato agli effetti di legge se non nei limiti fissati dalle misure straordinarie in materia di lavoro agile. Il guazzabuglio normativo freneticamente occorso a copertura di vuoti legislativi che andavo riempiti, è inciampato in una previsione che cessa di avere esplicazione. Si tratta dell’articolo 19, comma 3 del Dl 9/2020, non ancora convertito in legge, le cui previsioni confluiscono interamente nell’articolo 87 del decreto «Cura Italia». A partire dal 23 febbraio scorso, le motivazioni riconducibili all’assenza dal servizio dei lavoratori legate all’emergenza sanitaria, hanno ricompreso molte fattispecie. L’esponenziale progressione dei contagi ha condotto il Presidente del Consiglio dei ministri ad adottare misure di contenimento sempre più rigide, in una escalation di Dpcm con misure che sono arrivate a limitare la libertà di movimento degli individui ma che non sono state e non sono contenitive al punto da impedire ai lavoratori di rendere la prestazione lavorativa in presenza, solo dove dimostrato essere indifferibile e legata all’emergenza sanitaria.

Un’unica eccezione ha riguardato gli 11 Comuni, ex zona rossa, in relazione ai divieti espliciti imposti nelle prime settimane di crisi, che di fatto hanno vietato agli individui la possibilità di muoversi in un territorio diverso da quello Comunale, impedendo loro di andare a lavorare. In relazione a queste fattispecie, bene si è esplicata la previsione del decreto legge n. 9, laddove ha ricondotto l’assenza dal servizio di questi lavoratori a servizio prestato a tutti gli effetti. Giova rammentare che in relazione alle altre misure di contenimento, i diversi provvedimenti di sospensione e di chiusura degli asili nido, delle biblioteche non hanno impedito, tutt’altro, avrebbero dovuto in primis guidare i dirigenti nella ricerca di una collocazione diversa ai lavoratori, in mansioni diverse professionalmente esigibili, ascrivibili cioè alla categoria. Solo in ultima analisi e come ultima ratio giustifica la loro assenza in quel periodo il contenuto dell’articolo 19, comma 3, del Dl 9/2020. La previsione normativa dispone, al di fuori dei casi di malattia e di quarantena, che i periodi di assenza dal servizio imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. La formulazione appare assonante con quella prevista all’articolo 87 del più recente Dl 18/2020 «Cura Italia» dove si precisa che il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge. Esenzione dal servizio derivante dall’impossibilità di rendere la prestazione in modalità smart working. Le cose sono radicalmente cambiate a partire dal 12 marzo. Da quel momento in avanti il lavoro agile è stata ed è tutt’oggi, la modalità ordinaria con la quale attendere all’obbligazione contrattuale derivante dal rapporto di lavoro. Le rivoluzionarie nuove previsioni, rivolte al contenimento del contagio, non si prefigurano come un alternativo strumento di organizzazione del lavoro ma come uno strumento a tutela della salute pubblica e nazionale. Ogni eccezione al lavoro agile, ogni prestazione resa in presenza, richiede di essere motivata e giustificata dal dirigente. Laddove però non sia possibile ricorrere al lavoro agile, i lavoratori vanno collocati in ferie e solo come ultima ed estrema opzione, l’assenza va ricondotta a esenzione di servizio retribuita. Opzione anch’essa da motivare e giustificare da parte del dirigente. Ma se il lavoro agile in emergenza si rappresenta come misura di contenimento al contagio, come può esplicare ancora i suoi effetti il contenuto dell’articolo 19, comma 3 del Dl 9/2020 alla luce delle più recenti disposizioni contenute nel decreto «Cura Italia»? Con il decreto legge 18/2020 si è data copertura legislativa al lavoro agile in emergenza, e a partire dal 12 marzo, la previsione dell’articolo 19, comma 3, del Dl 9/2020 non sembra più poter esplicare la sua efficacia. La conversione del decreto, ora in assemblea, guiderà nella corretta lettura del combinato disposto.


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