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Emergenza Coronavirus: doppio canale per le ordinanze delle Regioni
Il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica" pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Focus sull'art. 3 ("Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale")

È stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 79 del 25 marzo 2020) il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il decreto era stato varato martedì pomeriggio dal Consiglio dei ministri.
Eminente rilievo all’interno del provvedimento assume l’art. 3 (“Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”) che recita nel seguente modo: “1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza  incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. 2. I sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1“.
In estrema sintesi, i presidenti di Regione e i sindaci potranno continuare a emanare ordinanze per fissare misure di contenimento sociale contro il Coronavirus, pescando fra le 29 azioni possibili elencate dal nuovo decreto legge per dare una cornice nazionale alla gestione dell’emergenza. E nei casi in cui l’urgenza dovesse essere meno immediata – scrive Gianni Trovati sul Sole 24 Ore di questa mattina – potranno proporre di regolare il tutto tramite i decreti di Palazzo Chigi, che potranno contenere norme relative a singoli territori. Le ordinanze adottate nei giorni scorsi rimarranno in vigore per altri 10 giorni. Si tratta del tempo tecnico per avviare il nuovo meccanismo di coordinamento fra decisioni statali e locali definito ieri dopo 24 ore di gestazione complicata dal consiglio dei ministri di martedì che ha dato il via alle norme quadro sulla crisi sanitaria.
Si chiude così il complicato tentativo del Governo di mettere ordine al torrente alluvionale dei provvedimenti locali affastellatisi nelle ultime convulse settimane.
Nel nuovo regime normativo previsto dal decreto legge 19/2020 il potere di ordinanza delle Regioni viene pertanto mantenuto, ma con un doppio canale di trasmissione. Quello principale conduce alla Presidenza del Consiglio, a cui i presidenti di Regione potranno proporre le misure restrittive da inserire nei decreti di Palazzo Chigi. Ma dal momento che in genere i tempi dettati dall’emergenza sono più concitati rispetto a quelli della catena normativa, “in casi di estrema necessità e urgenza” i presidenti potranno seguire il solito percorso. E le loro ordinanze saranno in vigore fino all’adozione del D.P.C.M. che le assorbe.

>> IL TESTO DEL DECRETO LEGGE.


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