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Nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus
Varato ieri in Consiglio dei ministri il nuovo decreto legge che riordina tutte le misure adottate finora per rallentare la diffusione del contagio nel nostro Paese: con alcuni chiarimenti sui poteri di sindaci e presidenti di Regione

Il Consiglio dei ministri (n. 38) si è riunito ieri pomeriggio a Palazzo Chigi e ha approvato un nuovo decreto legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Il decreto riordina, in sostanza, tutte le misure adottate finora per rallentare la diffusione del Coronavirus in Italia, raggruppandole in un solo testo.

Le misure

Il provvedimento stabilisce che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.

L’elenco delle misure adottabili nel periodo di emergenza (fino al 31 luglio 2020)

– La limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
– la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
– la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
– la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
– la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
– la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
– la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
– la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
– l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Chiarimenti su poteri di ordinanza di sindaci e presidenti di Regione

Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della Salute o dei presidenti delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche Regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.
È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il ministro della Salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i presidenti delle Regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza. SI tratta di una norma di principio che permette alle Regioni di emettere ordinanze solo “nell’ambito delle attività di loro competenza”, e ai sindaci torna a vietare di andare con le loro decisioni “in contrasto con le misure statali”.
Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.
A questo riguardo occorre fare una riflessione, sulla scorta delle cronache dell’ultimo fine settimana che hanno visto l’accelerazione delle ordinanze di Piemonte e Lombardia e Palazzo Chigi in rincorsa con le comunicazioni a tarda sera del premier Conte e il testo del decreto di Palazzo Chigi arrivato solo 24 ore dopo. Ad arricchire il quadro infatti ci sono poi i sindaci. Con loro in realtà i rapporti del governo sono nel complesso più semplici. Il presidente dell’ANCI Antonio Decaro, anzi, era stato il primo a chiedere la sospensione del potere di ordinanza dei sindaci per evitare il caos (richiesta accolta dal governo qualche settimana fa con una prima norma dalla scarsa fortuna applicativa) e ieri è stato tra i primi ad applaudire l’arrivo di sanzioni più severe per chi viola le misure di distanziamento sociale.
Il Presidente del Consiglio o un ministro da lui delegato riferirà ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.

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