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Coronavirus: lo smart working non cambia le regole sulle ferie
I chiarimenti della Corte dei conti

di GIANLUCA BERTAGNA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Interviene la Corte dei conti sul corretto rapporto tra le ferie pregresse e le attività lavorative svolte in smart working. In risposta alla richiesta di chiarimenti da parte dei sindacati, nel documento prot. 2643 del 21 marzo 2020, viene spiegato il percorso da adottare anche finalizzato al momento della ripresa dopo il superamento dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Le regole per le ferie
Non c’è ormai più alcun dubbio che l’elemento prioritario è quello di attivare, anche senza tanti formalismi, la modalità di lavoro agile per garantire la prosecuzione delle attività delle pubblica amministrazione. Questa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa è comunque prestazione a tutti gli effetti e quindi trova anche applicazione tutta la disciplina normativa prevista dai contratti collettivi in materia di assenze, orario di lavoro, ferie, congedi, permessi eccetera. A prescindere, quindi, dall’articolo 87 del Dl 18/2020, anche allo smart working deve applicarsi la disciplina ordinaria per le ferie che prevede, per quelle pregresse, la possibilità di usufruirne – in caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio – entro il 30 aprile dell’anno successivo. Se poi, per vari motivi, come ad esempio causa malattia, il dipendente non potrà usufruire delle ferie, queste potranno essere differite eccezionalmente fino al 30 giugno.

Uno sguardo in avanti
Particolarmente interessante il contenuto del documento in esame dove la Corte dei conti avvicina l’istituto delle ferie pregresse non solo a un rigido rispetto delle norme di legge e di contratto, ma anche ad un principio di «opportunità». Al termine del periodo di emergenza, il mancato utilizzo delle ferie, infatti, potrebbe portare il personale dipendente a sommare le ferie pregresse e ferie ordinarie e a usufruire, di conseguenza, di periodi molto lunghi di assenza dal lavoro, proprio nel momento in cui sarà necessario dare un maggiore impulso alla ripresa delle attività, anche per recuperare l’inevitabile rallentamento del lavoro ordinario.

La disparità tra uffici
Che ci sia un trattamento diverso da settore a settore di ogni ente è scontato. Gli stessi Dpcm, le circolari e le ordinanze regionali di questo periodo sono chiare nell’identificare le attività indifferibili che vanno garantite e in ogni caso ogni ente potrebbe trovarsi a individuare situazioni diverse da ufficio a ufficio. Nel documento, la Corte dei conti ricorda proprio che sono gli organi di vertice, coadiuvati dai dirigenti, a individuare le attività lavorabili a distanza e a stabilire il numero massimo di lavoratori autorizzabili, ferma restando la necessità di garantire comunque la funzionalità degli uffici. Insomma, standardizzare e mettere regole generali è davvero impossibile.


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