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Coronavirus: riaccertamento, l'extradeficit blocca l'avanzo anticrisi
Sono parziali e limitate le soluzioni a sostegno dei bilanci degli Enti locali individuate con il Decreto "Cura Italia": ecco perché

di ANNA GUIDUCCI e PATRIZIA RUFFINI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Sono parziali e limitate le soluzioni a sostegno dei bilanci degli enti locali individuate con il Decreto 18/2020. Nello specifico il decreto «Cura Italia» contiene alcune novità che liberano risorse, ma sembrano insufficienti ad affrontare l’emergenza Covid-19. L’articolo 109 stabilisce, in deroga agli ordinamenti, (articolo 187, comma 2 del Tuel), la possibilità per Comuni, Province, unioni di Comuni di utilizzare, limitatamente all’esercizio 2020, la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso. La deroga, che non si applica nel caso di debiti fuori bilancio da coprire o nelle more dell’adozione di provvedimenti di salvaguardia degli equilibri finanziari, richiede tuttavia l’approvazione da parte del consiglio del rendiconto della gestione 2019, la cui scadenza è peraltro slittata al 31 maggio, secondo quanto disciplinato dall’articolo 107 del citato decreto.

Questa misura esclude inoltre gli enti che sono in disavanzo di amministrazione, compreso quello da riaccertamento straordinario. In altri termini, solo gli enti che registrano un avanzo libero di amministrazione potranno utilizzarlo per spese correnti connesse all’emergenza, ma una volta che avranno approvato il rendiconto 2019 e che comunque non ravvisino la necessità di dare priorità alle esigenze di salvaguardia degli equilibri finanziari. Fermo restando l’equilibrio di bilancio, gli enti locali possono inoltre utilizzare anche integralmente, sempre solo per l’esercizio 2020, i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni (a eccezione di quelle indicate dall’articolo 31, comma 4-bis del testo unico in materia edilizia) per il finanziamento di spese urgenti correnti legate all’emergenza da coronavirus. L’adozione di questa misura, pur opportuna, deve tuttavia contemperare l’esigenza attuale di fronteggiare l’emergenza sanitaria con la necessità di rivedere la programmazione in atto in merito alla manutenzione del patrimonio dell’ente. Gli oneri sono infatti risorse sempre riservate a interventi dettagliatamente programmati, la cui revisione può risultare complicata.

Appare limitata anche la platea degli enti che possono beneficiare dell’allentamento finanziario per l’ammortamento di mutui e prestiti. L’articolo 122 stabilisce infatti che il pagamento della quota capitale dei soli mutui Cassa depositi e prestiti trasferiti al Mef, in scadenza nell’anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo), sia differita all’ anno immediatamente successivo alla data di ammortamento del piano contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti relativi. Le economie derivanti dalla misura in questione potranno essere utilizzate per il finanziamento di interventi utili a fronteggiare l’emergenza. È però al momento escluso il differimento delle rate di capitale di mutui diversi da quelli citati e le anticipazioni di liquidità previste dal Dl 35/13 e successivi rifinanziamenti, oltre alle rate di ammortamento dei territori colpiti da eventi sismici per le quali è già stato autorizzato il differimento. Infine arriva un fondo di 70 milioni per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni, che lascia fuori gli altri enti locali come le unioni di Comuni, concorre al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi. La sua ripartizione avverrà con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia, sentita la Conferenza Stato-Città, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.


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