MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Coronavirus: nel Decreto "Cura Italia" risposte insufficienti per gli Enti locali
In questa emergenza che sembra non allentare la presa, i Comuni sono, insieme al sistema sanitario, in prima linea per dare risposte e supporto ai cittadini. Ma il Decreto "Cura Italia" chiamato a fornire i primi aiuti ai vari comparti del Paese in difficoltà, pare quasi dimenticarli. Ecco cosa servirebbe

di DANIELA GHIANDONI e ELENA MASINI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

In questa emergenza che sembra non allentare la presa, i Comuni sono, insieme al sistema sanitario, in prima linea per dare risposte e supporto ai cittadini. Ma il decreto «Cura Italia», chiamato a fornire i primi aiuti ai vari comparti del Paese in difficoltà, pare quasi dimenticarli. Pochi e del tutto insufficienti gli interventi previsti, se si esclude il pacchetto di misure per il pubblico impiego. Ma sono i bilanci che in questo momento più preoccupano e per i quali si attendevano risposte più adeguate rispetto a quelle adottate.

Le misure adottate prevedono che: Avanzo di amministrazione: viene data la possibilità agli enti di utilizzare le risorse libere del risultato di amministrazione 2019 per finanziare le spese connesse all’emergenza sanitaria, in deroga alle norme contenute nell’articolo 187, comma 2, del Tuel, fatto salvo il finanziamento di debiti fuori bilancio e la salvaguardia degli equilibri. Evidenziamo innanzitutto che la disposizione non deroga alla disposizione del comma 3 dell’articolo, che non consente applicare avanzo libero prima dell’approvazione del rendiconto. Considerato che il rendiconto di gestione (attualmente prorogato al 31 maggio) non sarà approvato prima di un paio di mesi, è evidente come tale leva non consenta di fornire risposte immediate. La disposizione appare poi del tutto superflua, se si pensa che le spese legate alla gestione dell’emergenza sono per loro natura «non ricorrenti» e che lo stesso Tuel consente già di utilizzare l’avanzo libero, in qualunque periodo dell’anno, a finanziamento delle spese. Se poi si considera che molti enti che si trovano in disavanzo di amministrazione non dispongono delle risorse, ci rendiamo conto di come la norma risulti priva di efficacia reale.

Oneri di urbanizzazione: l’articolo 109, comma 2, deroga al vincolo di destinazione degli oneri di urbanizzazione a finanziamento delle spese previste dall’articolo 1, comma 460, della legge 232/2016, consentendo ai Comuni di utilizzare integralmente tali risorse per il finanziamento della spesa corrente, senza alcuna limitazione. Anche in questo caso la misura può risultare utile agli enti che sino ad oggi hanno finalizzato tali risorse agli investimenti, ma non è di aiuto a coloro che già impiegavano gli oneri a finanziamento delle manutenzioni ordinarie delle urbanizzazioni primarie e secondarie già programmate. Senza contare poi che negli ultimi anni tali entrate si sono notevolmente affievolite per cui non sembrano costituire una risorsa significativa da utilizzare.

Differimento della rata dei mutui: ad essere differiti sono solamente i mutui degli enti locali rimasti in capo al Mef. Ben poca cosa se si considera il totale dei mutui che sono in carico agli enti. Rinvio del rendiconto: viene rinviato al 31 maggio il termine di approvazione del rendiconto. La proroga di un solo mese appare del tutto insufficiente per dare respiro agli uffici ragioneria in un contesto lavorativo assolutamente rallentato e assorbito nella gestione dell’emergenza. Rinvio del bilancio: viene rinviato al 31 maggio il termine per l’approvazione del preventivo 2020-2022.

Rinvio dell’adozione del Dup: viene rinviato al 30 settembre il termine per la presentazione del Dup al consiglio. Nessuna proroga invece per salvaguardia degli equilibri e bilancio consolidato.

Tariffe TARI: rinvio del termine di approvazione al 30 giugno 2020. Viene aggiunta una facoltà che è quella di optare per l’applicazione delle tariffe 2019, nelle more dell’approvazione del Pef 2020 che dovrà avvenire entro il 31 dicembre dell’anno in corso. L’eventuale conguaglio potrà essere ripartito nel triennio 2021/2023.

Cosa servirebbe
Evidentemente le risorse messe in campo dal Governo (dei 25 miliardi, 80 milioni destinati agli enti locali per la sanificazione degli ambienti) sono state in primis convogliate al sistema sanitario, alla scuola e a sostenere le categorie economiche e le famiglie più duramente colpite dall’emergenza. Ma anche in assenza di risorse fresche, una serie di misure “quasi” a costo zero sarebbero comunque di aiuto per gli enti locali, i quali da sempre operano comunque a favore di tali categorie svantaggiate. Anche perché ciò che più preoccupa gli enti non sono solamente le spese che dovranno essere affrontate nelle prossime settimane o mesi, quanto piuttosto le risorse che con tutta probabilità mancheranno all’appello. Proviamo quindi ad elencare le possibili ulteriori misure di aiuti per gli enti: – differimento di tutte le rate dei mutui Cassa depositi e prestiti. In questo modo si alleggerirebbe una quota per molti enti significativa di spesa che può essere impiegata per far fronte alle esigenze che da ora in avanti si manifesteranno; – ulteriore differimento del rendiconto al 30 giugno e della salvaguardia degli equilibri al 30 settembre, mentre il bilancio consolidato dovrebbe slittare al 30 novembre; – possibilità di impiegare, per il solo anno 2020, le entrate destinate al conto capitale, i proventi delle sanzioni per violazioni al CdS ed altre entrate di natura vincolata diverse da mutui e contributi, per fronteggiare le spese connesse all’emergenza, nonché, nell’ambito dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, le minori entrate che confluiranno nelle casse degli enti e che non potranno essere coperte con riduzioni di spesa; – proroga automatica dei contratti in scadenza dalla data di dichiarazione dell’emergenza (31 gennaio) al 31 luglio, salvo diverso provvedimento dell’ente. L’articolo 103, comma 1, proroga infatti i procedimenti amministrativi ma non prende in considerazione tutti i contratti scaduti o in scadenza nel periodo dell’emergenza, per i quali serve una norma che consenta la prosecuzione del servizio senza necessità di particolari atti amministrativi. Sarebbe altresì opportuno che l’impegno di spesa per tale proroga potesse essere assunto anche successivamente, senza che questo diventi un debito fuori bilancio; – allargamento alle unioni di comuni le misure (deroga al tetto del salario accessorio per gli straordinari) previste per il solo personale di polizia degli enti locali nonché i contributi per la sanificazione. Ci auguriamo che la conversione in legge del decreto possa aggiustare il tiro e recepire queste modifiche.


www.lagazzettadeglientilocali.it