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Lavoro agile anche per i segretari a scavalco limitando il più possibile gli spostamenti
La nota del Ministero dell'Interno

di GIANLUCA BERTAGNA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Anche i segretari comunali devono svolgere le loro attività ordinariamente attraverso il lavoro agile. L’inevitabile conclusione giunge da una nota del ministero dell’Interno diffusa a tutte le Prefetture in questi giorni. In risposta ad alcuni quesiti vengono forniti chiarimenti soprattutto per la gestione dell’attività in smart working per i segretari comunali che si trovano nell’istituto della reggenza a scavalco.

Il principio generale
La nota ripercorre innanzitutto le varie direttive nonché disposizioni contenute nei Dpcm delle ultime settimane approdando da ultimo al decreto legge Cura Italia n. 18/2020. Il ministero, sottolinea, la regola generale valida per tutti i dipendenti pubblici: il lavoro agile rappresenta la modalità di ordinario svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Quindi, rimane il principio per il quale gli enti sono tenuti a limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Tanto premesso, viene quindi ricordato che anche per i segretari comunali e provinciali la modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa è lo smart working, da svolgere anche con modalità eccezionali, in modo da assicurare che i compiti siano prioritariamente adempiuti attraverso sistemi telematici.

Le attività a scavalco
Come noto, spesso negli enti di piccole dimensioni, in capo allo stesso segretario comunale, oltre alle sedi convenzionate per lo svolgimento delle attività, si rende necessario procedere con l’istituto della reggenza a scavalco. In questo caso, la prestazione lavorativa viene di fatto frammentata in maniera esponenziale e si rendono necessari spostamenti frequenti tra i diversi Comuni che però, al momento attuale, vanno limitati il più possibile. Nel documento, leggiamo, quindi, che dalle norme vigenti non discende un divieto assoluto di affidare (o continuare) incarichi di scavalco presso sedi di segreteria territorialmente diverse da quella di titolarità. Nonostante ciò, però, «il paradigma legislativo, impone di favorire modalità flessibili di svolgimento delle funzioni ivi comprese quelle inerenti alla partecipazione alle riunioni degli organi di governo dell’ente (giunta e consiglio) in modo da limitare gli spostamenti nell’ambito dei casi previsti ex-lege». Da ultimo viene richiamato l’articolo 73 del Dl 18/2020 il quale, con l’obiettivo di semplificare il funzionamento degli organi collegiali, consente la possibilità di riunirsi in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità preventivamente prefissati.


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