MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali
Appunti sulla bozza di Decreto “Cura Italia”
Emergenza Coronavirus: una prima analisi del nostro esperto sui contenuti del provvedimento approvato ieri in Consiglio dei ministri
a cura di AMEDEO SCARSELLA
Forniamo di seguito una prima analisi effettuata dal nostro esperto Amedeo Scarsella sui contenuti del provvedimento approvato ieri in Consiglio dei ministri, il cd. Decreto “Cura Italia”, che contiene le prime misure per affrontare la crisi economica causata dalla emergenza epidemiologica da Coronavirus. Si tratta di un intervento del valore complessivo di 25 miliardi di euro che il Governo intende utilizzare per rafforzare il sistema sanitario nazionale e la Protezione Civile, oltre che per fornire un primo aiuto a famiglie e imprese, ai lavoratori dipendenti e agli autonomi.
Ecco di seguito la sintesi.
- Proroga al 31 maggio dei termini di legge per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/22 e del rendiconto 2019
- Sospensione di un anno delle quote capitale dei mutui che scadranno dalla data di entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2020 e il relativo differimento all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento. I risparmi dovranno essere utilizzati per il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza Covid-19.
- Possibilità di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse all’emergenza in corso, in deroga alle ordinarie modalità di utilizzo previste dall’articolo 187, comma 2, del TUEL, ferme restando però le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
- Per l’anno 2020 gli Enti locali possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico per l’edilizia, fatta eccezione per le sanzioni relative a interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire (articolo 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001).
- Disposto il rinvio al 30 giugno di scadenze degli adempimenti relativi alle comunicazioni sui rifiuti.
- Proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
- Proroga di sei mesi del termine per l’indizione del referendum confermativo della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari
- Sospensione dei termini di tutti i procedimenti amministrativi che erano pendenti il 23 febbraio o sono iniziati dopo, il conteggio dei termini si blocca fino al 15 aprile. Dal giorno successivo, salvo future proroghe, torneranno a riprendere regolarmente
- Le procedure concorsuali sono sospese per 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto
- I termini per i procedimenti disciplinari in essere o iniziati dopo il 23 febbraio sono sospesi da tale data e fino al 15 aprile.
- Restano valide fino al 15 giugno le autorizzazioni e le concessioni in scadenza.
- Rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni.
- Sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate.
- Art. 70 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) 1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
- È prevista l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel d.l. del 9 marzo 2020).
- A sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine
- Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate
- Dove non è possibile ricorre alle forme di lavoro agile, le amministrazioni pubbliche possono procedere, anche mediante il criterio della rotazione, all’esenzione del personale in servizio, prevedendosi comunque l’equiparazione del periodo trascorso in “esenzione” al servizio prestato, ai fini degli effetti economici e previdenziali
- Per i dipendenti che restano in servizio nel mese di marzo viene riconosciuto un premio di 100 euro, che non forma reddito e che è corrisposto in base ai giorni di presenza.
- Lo straordinario legato all’emergenza degli agenti di polizia locale rimane escluso dal limite al trattamento accessorio.
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