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Coronavirus: Enti alla prova delle procedure di somma urgenza
Molti Enti locali si stanno trovando alle prese con l'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus e con i procedimenti di spesa

di DANIELA GHIANDONI e ELENA MASINI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Che le regole contabili non possano disciplinare ogni caso concreto della vita dei cittadini era intuibile ma mai come adesso ne abbiamo la prova. Molti enti si stanno trovando alle prese con l’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus e con i procedimenti di spesa, da assumersi anche in esercizio provvisorio, che presentano tutte le caratteristiche della somma urgenza ma che si scontrano con procedure burocratiche complesse introdotte semplicemente perché «lo Stato non si fida dello Stato». Queste procedure, infatti, che hanno la caratteristica di individuare il fornitore in deroga alle regole di affidamento ordinatorie previste dal codice appalti, devono rispettare un percorso tipico individuato dal legislatore. Il primo problema nasce al momento della qualificazione delle spese, in quanto le norme hanno previsto che la deroga si applichi unicamente per la realizzazione di lavori pubblici.

L’articolo 191 del Tuel, recentemente modificato e privato dell’inciso «qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti», ha inteso introdurre una disciplina derogatoria alle regole di assunzione di impegno di spesa per tutti i lavori di somma urgenza. Potremmo ritenere che nella procedura rientrino anche eventuali gli interventi di protezione civile e di emergenza sanitaria? Un metodo per stabilirlo non può che ricondursi alla valutazione dei principi che stanno alla base della decisione del legislatore. Occorre considerare che l’esigenza di celerità e di preminente tutela della pubblica incolumità, che giustifica l’affidamento diretto e la determinazione consensuale del corrispettivo con l’affidatario in assenza di una regolare assunzione dell’impegno di spesa, risulta presente anche in questa situazione caratterizzata da un’emergenza che deve essere affrontata con la massima tempestività e senza dover ricorrere alle procedure di affidamento ordinarie. Di conseguenza, se anche il legislatore ha utilizzato una terminologia che sembra circoscrivere ai soli lavori pubblici l’inserimento in questa categoria, la possibilità risulta concreta. La norma contabile, infatti, va conciliata con quanto espresso dall’articolo 163 del codice dei contratti che prevede che la somma urgenza sia riconducibile anche al verificarsi degli eventi di protezione civile (articolo 7 del Dlgs 1/2018), ovvero alla ragionevole previsione dell’imminente verificarsi di questi eventi, che richiedano l’adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da queste misure.

La circostanza di somma urgenza, in questi casi, è ritenuta persistente finchè non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento (articolo 24 del Dlgs 1/2018). In queste circostanze, quindi, ed entro i limiti temporali previsti dall’articolo, le amministrazioni possono procedere all’affidamento di servizi e forniture con le procedure di somma urgenza. Si ricorda che nei casi di affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti a un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. Ovviamente si tratta solo di un’interpretazione, alla quale potranno ricorrere i funzionari pubblici che, all’atto della sottoscrizione degli atti, dovranno garantirne la legittimità. Questa facoltà, che tutela i cittadini, è però controbilanciata dalla rigida previsione di termini entro i quali la giunta deve sottoporre la proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio al consiglio, al fine di ricondurre la spesa nell’alveo del proprio bilancio, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare perché l’approvazione dell’organo consiliare non è mai del tutto scontata.

Ricordiamo che la modalità di somma urgenza deve essere comunque ben motivata, in quanto l’ente dovrebbe prioritariamente cercare di utilizzare gli strumenti ordinari per garantirne la copertura finanziaria: a) impegno di spesa nelle voci ordinarie stanziate nel bilancio di previsione 2020/2022 già approvato; b) prelievo dal fondo di riserva; l’articolo 166 del Tuel prevede che la metà della quota minima del fondo sia riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all’amministrazione; c) variazioni di bilancio, anche assunte in via d’urgenza da parte della giunta con i poteri del consiglio (articolo 175, comma 4, del Tuel); d) variazioni compensative tra capitoli all’interno di uno stesso macro-aggregato (variazioni di Peg) o tra macro-aggregati di uno stesso programma di bilancio (art icolo 175, comma 5-bis, lettera e-bis); e) eventuale variazione di cassa (articolo 175, comma 5, lettera d). Se l’ente si trova in esercizio provvisorio, invece, si ricorda che il punto 8.4 del p.c. allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 prevede la possibilità di variare il bilancio, in quanto stabilisce che possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti interventi di somma urgenza. In questi casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore. La variazione, anche in questo caso, potrà essere adottata dalla giunta in via d’urgenza, stante l’effettiva necessità di procedere ad assumere gli impegni volti a garantire la tutela dei cittadini, salvo ratifica entro 60 giorni. In questo senso si è espressa la Commissione Arconet con la Faq n. 14/2016 in occasione della tenuta delle elezioni amministrative.


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