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Misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria
Sintesi del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei ministri si è riunito venerdì 6 marzo 2020, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte per approvare il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria” (pubblicato poi in Gazzetta Ufficiale ieri pomeriggio).

Come si legge nel comunicato del Governo “Le norme in materia di amministrazione della giustizia mirano ad assicurarne continuità ed efficienza, fermo quanto già previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dai relativi decreti attuativi, dalle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero della giustizia. Il decreto, tra l’altro, prevede che, fino al 31 maggio 2020, i capi degli uffici giudiziari o, in alternativa, i presidenti titolari di sezione del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie adottate con i provvedimenti normativi e attuativi di contrasto alla diffusione del COVID-19, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”.

Il decreto legge risponde alla straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e dell’attività connessa. Innanzitutto, viene introdotto, con efficacia immediata, un “periodo cuscinetto”, che va da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020.

In questo periodo – salve le eccezioni previste dal decreto – le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d’Italia sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non saranno tenute. Durante il medesimo periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, ferme le eccezioni di seguito richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

>> IL COMUNICATO INTEGRALE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 35.


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