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Emergenza Coronavirus: le misure contenute nel nuovo D.P.C.M. dell'8 marzo 2020
La sintesi delle misure riguardanti tutto il territorio nazionale e alcuni materiali utili per gli Enti locali

È stato approvato nella notte tra sabato e domenica il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica”. L’obiettivo del provvedimento è rallentare la diffusione del virus ed evitare il collasso degli ospedali delle Regioni più interessate, soprattutto quelli lombardi, che si trovano già ora in situazioni limite
Qui disponibile il link alla conferenza stampa del presidente del Consiglio sulle nuove misure del Governo per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus COVID-19 (Coronavirus). Nella giornata di ieri è stato poi approvato il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.

Le misure specifiche per la zona arancione

– Cliccando qui sono consultabili le misure dedicate in maniera specifica alla zona arancione (art. 1) ovverosia Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Verbano Cusio Ossola, Novara e Vercelli.

>> IL QUADRO SINOTTICO DELLE MISURE CONTENUTE D.P.C.M. 8 MARZO 2020.

Le misure per tutto il territorio nazionale

Qui sotto riportiamo invece una sintesi delle principali novità e conferme contenute nel D.P.C.M. che riguardano invece l’intero territorio nazionale (art. 2).

– In vigore fino al 3 aprile 2020,
–  Si raccomanda, ove possibile, di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari.
– Sono sospese tutte le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, indipendentemente dal rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Ovvero sospensione totale.
– Sono sospese le attività di pub, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
– È sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura come biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali.
– Per bar e ristoranti, l’attività deve essere svolta facendo rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
– Per gli altri esercizi commerciali, sia all’aperto che al chiuso, è fortemente raccomandato che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.
– Restano sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
– Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
– È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
–  L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
– È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
– Le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie anche presso gli esercizi commerciali
– L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
– Sono sospese le cerimonie civili e religiose, compreso quelle funebri.
– Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Decreto è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro
– Fino al 15 marzo conferma della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

>> ECCO DI SEGUITO UNA SERIE DI MATERIALI UTILI PER I COMUNI IN TEMA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO:
Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile 8 marzo 2020, n. 646 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Le FAQ del Ministero della Salute sul Coronavirus.
La direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.


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