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Coronavirus/1: ordinanze locali inefficaci dal 2 marzo
La velocità con la quale sono stati elaborati i tanti provvedimenti di contenimento dell'epidemia da Coronavirus ha risposto anche al bisogno di contenere comportamenti difformi di Regioni e Comuni

di CONSUELO ZIGGIOTTO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

La velocità con la quale sono stati elaborati i tanti provvedimenti di contenimento dell’epidemia da Coronavirus ha risposto anche al bisogno di contenere comportamenti difformi di Regioni e Comuni che hanno alimentato la percezione di mancanza di ordine pubblico e diffuso panico conseguente.
Dal 23 febbraio, si è assistito a un agire non uniforme tra diverse realtà territoriali e questo in ragione del contenuto del Dl 6/2020che rinvia (articolo 3, comma 2) a sindaci e presidenti di Regione, il dovere e la responsabilità di adottare misure urgenti di contenimento in caso di estrema necessità e urgenza. Il risultato ha fotografato un’Italia disaggregata nelle scelte e nelle decisioni che ha condotto alla crescita dell’allarme sociale.
Di qui il bisogno di contenere eccezionalmente l’applicabilità e la produzione degli effetti delle due norme che regolano i poteri di ordinanza urgente di sindaci e presidenti di Regione: l’articolo 50 del testo unico degli enti locali e l’articolo 32 della legge 833/1978 rispettivamente.

L’obiettivo è stato realizzato con il Dpcm 2 marzo, all’articolo 6, il cui contenuto, a oggi, pare non sia stato ancora compiutamente interiorizzato dalle diverse realtà territoriali.
Si legge nel decreto attuativo che, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Dpcm (2 marzo 2020) cessano di produrre effetti il Dpcm 23 febbraio 2020 nonché il Dpcm 25 febbraio 2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente adottata in base all’articolo 3, comma 2, del Dl 6/2020.
Questo a significare che dal 2 marzo non esplicano più effetti le ordinanze regionali e comunali emanate in risposta a una urgenza e necessità rilevata dagli organi preposti, sindaci e presidenti di Regioni.
Il tutto ha un evidente impatto sul trattamento retributivo e sulla giustificazione di eventuali assenze di personale che non ha prestato servizio in ragione di un’ordinanza regionale (in Piemonte per esempio il servizio degli asili nido è ancora sospeso come da ordinanza) il cui contenuto non è congruente con le disposizioni e le misure di contenimento al virus stabilite con il Dpcm 2 marzo 2020, uniche valide e da applicare uniformemente su tutto il territorio nazionale.


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