MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Emergenza Coronavirus: inefficaci le ordinanze sindacali contingibili e urgenti
Le misure di rilievo per la Pubblica Amministrazione contenute nel decreto legge 2 marzo 2020, n. 9

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge datato 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Una cabina di regia unica per affrontare l’emergenza

Tra le misure imposte dal provvedimento segnaliamo in particolare l’art. 35 recante “Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti” all’interno del quale si afferma: “A seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”.
“Il Governo ha fatto benissimo”. Il presidente di ANCI Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni plaude alla decisione di togliere ai sindaci la possibilità di emanare ordinanze in tema di Coronavirus. Una misura chiesta e voluta proprio dal presidente nazionale dell’ANCI Antonio Decaro.
“Io avevo già preparato le ordinanze, nel caso ci fosse stato bisogno – spiega Biffoni – Poi lo scenario è completamente cambiato, e rischiavamo una situazione paradossale: io chiudo le scuole, il Comune accanto chiude i teatri, io tengo aperti gli impianti sportivi, un altro sindaco no… una grande confusione. In questo momento bisogna mantenere i servi saldi ed è necessaria una cabina di regia unica, che attraverso la gradualità delle decisioni sappia fare delle scelte uniformi. Il virus non ha confini amministrativi. Noi siamo gelosi della nostra autonomia: ma in momenti come questi, in cui siamo alle prese con un fenomeno mondiale, andare tutti nella stessa direzione aiuta cittadini, imprese e Comuni a gestire questa situazione”.

La gestione del personale

Inoltre, sotto il profilo della gestione del personale della Pubblica Amministrazione, come si legge sul Sole 24 Ore di questa mattina, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni indicate dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. A stabilirlo, tra le misure urgenti in materia di pubblico impiego, l’articolo 19, comma 3, del decreto legge n. 9.
Le previsioni del decreto riguardano non soltanto il trattamento economico da riconoscere ai dipendenti assenti dal servizio perché impediti dal prestare l’attività lavorativa ma anche le assenze dei lavoratori riconducibili ad altre motivazioni.
Il periodo trascorso dai lavoratori dipendenti in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Questa la previsione dell’articolo 19, comma 1, del decreto.


www.lagazzettadeglientilocali.it