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Milleproroghe: tetto al 30% solo per le nuove progressioni
L'allungamento e l'ampliamento della possibilità di effettuare progressioni verticali è una delle novità di grande rilievo contenute nella legge di conversione del Milleproroghe

Dal Sole 24 Ore – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

L’allungamento e l’ampliamento della possibilità di effettuare progressioni verticali è una delle novità di grande rilievo contenute nella legge di conversione del Milleproroghe. Il testo accoglie, anche se in misura parziale, le numerose richieste provenienti dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e apre degli spiragli più ampi per la reintroduzione nel pubblico impiego di percorsi di valorizzazione e crescita delle professionalità interne: le limitazioni contenute, che continuano comunque a essere molto marcate e che precludono di fatto l’utilizzo dell’istituto ai piccoli Comuni, dovrebbero impedire il ripetersi degli abusi che si sono registrati, soprattutto nei Comuni, nel primo decennio degli anni 2000. La disposizione è dettata come modifica dell’articolo 22, comma 15 del Dlgs 75/2017.

La nuova norma dispone in primo luogo che le progressioni verticali, intese come concorsi riservati esclusivamente agli interni, possano essere effettuate nel triennio 2020/2022, e non più come nella precedente disposizioni nel triennio 2018/2020. L’altra novità è che il loro numero non può eccedere il 30%, e non più il 20% come nel testo precedentemente in vigore, di quelli previsti per la categoria nella programmazione del fabbisogno. Per il resto le disposizioni rimangono inalterate. Quindi, possono partecipare a queste procedure solamente i dipendenti che sono in possesso dei titoli previsti per l’accesso dall’esterno: il che produce i suoi effetti soprattutto per il titolo di studio. E ancora, queste procedure devono comunque avere una natura concorsuale, nel senso di una selezione tesa ad accertare in particolare la capacità di sapere applicare in concreto, cioè per la soluzione di casi specifici, le conoscenze teoriche richieste. Nel bando può essere inoltre prevista la valorizzazione delle valutazioni positive conseguite per almeno tre anni e delle attività svolte, dei risultati conseguiti e dell’eventuale superamento di prove selettive. Inoltre, se l’ente somma le progressioni verticali alla progressioni di carriera o concorsi pubblici con riserva (ex articolo 52 Dlgs 165/2001) non deve comunque superare il 50% dei posti della categoria previsti nella programmazione del fabbisogno. Il tetto del 30% deve essere considerato come quello massimo e invalicabile, e non è suscettibile di essere calcolato con arrotondamento. Quindi per poter dare corso a una progressione verticale occorre prevedere l’assunzione di almeno quattro dipendenti nella categoria, per dare corso a due progressioni alla assunzione di almeno sette dipendenti nella categoria e via di seguito.

Sulla base dei principi interpretativi fissati per la precedente disposizione dalle Corti dei conti, e che si possono applicare anche alle nuove regole, la base di calcolo può essere fissata nel numero di assunzioni programmate nel triennio 2020/2022. Non viene chiarito espressamente, ma si deve ritenere che possano partecipare alle progressioni verticali solamente i dipendenti appartenenti alla categoria immediatamente inferiore: quindi ad esempio alle selezioni per la categoria D il personale inquadrato in quella C. La norma sostituisce quella precedente e non detta nessuna disposizione per le procedure in essere: di conseguenza si deve applicare il principio del tempus regit actum, per cui le progressioni verticali in essere vanno completate entro il tetto del 20% dei posti inseriti nella programmazione del fabbisogno degli anni precedenti. L’aumento al 30% può essere cioè realizzato solamente se queste procedure vengono inserite nella programmazione delle assunzioni del 2020/2022 e se le procedure sono avviate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del Dl Milleproroghe.


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