MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Referendum, nessuna conversione in riposo compensativo per gli straordinari elettorali
Tutti i chiarimenti del Viminale

di GIANLUCA BERTAGNA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale dipendente in occasione del prossimo referendum costituzionale del 29 marzo non possono dar luogo, in sostituzione del loro pagamento, a riposo compensativo, salvo che gli enti non si accollino nei propri bilanci l’onere finanziario. Questo, in sintesi, l’importante chiarimento fornito dalla Direzione centrale della finanza locale del ministero dell’Interno con il parere del 25 febbraio 2020.

La richiesta di parere
Un ente locale, che ha provveduto con determinazione dirigenziale ad autorizzare il personale a effettuare lavoro straordinario in vista del referendum costituzionale del 29 marzo, ha posto all’attenzione della Direzione centrale della finanza locale del ministero dell’Interno un’articolata richiesta in ordine alle spese ammesse a rimborso dallo Stato. In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile accogliere la richiesta di un dipendente, regolarmente autorizzato a svolgere lavoro straordinario nel periodo elettorale (ovvero per il periodo intercorrente dal 55° giorno precedente la data delle consultazioni e sino al 5° giorno successivo la data di consultazione), con la quale si chiede di poter ricevere in cambio della liquidazione delle ore di lavoro straordinario il corrispettivo in termini di riposo compensativo. In sintesi, una richiesta volta ad ottenere «tempo» in cambio di «denaro». Nel caso di accoglimento della richiesta, l’ente ha chiesto poi come operativamente debba procedere a rendicontare i riposi compensativi, data la mancanza di indicazioni nella circolare n. 2/2020 della stessa Direzione centrale della finanza locale.

La risposta
Per i tecnici del Viminale la richiesta del dipendente non può essere accettata. La normativa (Dl 8/1993 convertito dalla legge 68/1933, come modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2014) non contempla la possibilità di commutare le ore di straordinario elettorale svolto in riposi compensativi e, pertanto, non può essere previsto il relativo rimborso da parte dell’Erario. Tuttavia, si legge nel parere, non è preclusa la possibilità da parte degli enti di accogliere richieste di questo genere facendole gravare direttamente sul proprio bilancio. A ben vedere la possibilità di convertire il pagamento delle ore straordinarie elettorali in riposi compensativi è preclusa, altresì, dalle vigenti disposizioni contrattuali del personale del comparto (articolo 39, comma 3, del contratto del 14 settembre 2000, come integrato dall’articolo 16, comma 1, del contratto del 5 ottobre 2001). Infatti, a differenza di quanto previsto nella disciplina del normale lavoro straordinario (articolo 38, comma 7, del contratto del 14 settembre 2000), non è prevista la possibilità, su richiesta del dipendente, di dar luogo al riposo compensativo in alternativa alle prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate. Ricordiamo, inoltre, che oggi sui bilanci degli enti grava in toto il costo del riposo compensativo derivante dalle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel giorno di riposo settimanale, in occasione delle consultazioni elettorali, come ebbe modo di precisare a suo tempo l’Aran (parere RAL213).


www.lagazzettadeglientilocali.it