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Spazzacorrotti: la Consulta nega la retroattività "in peius" della normativa penitenziaria
La sentenza della Corte Costituzionale sancisce l’impossibilità di sottrarre i benefici penitenziari ai condannati per reati commessi prima della legge 3/2019

Sono state diffuse le motivazioni della sentenza (datata 26 febbraio 2020, n. 32) mediante la quale la Corte Costituzionale ha bocciato l’applicazione retroattiva della “Spazzacorrotti”, in relazione all’inserimento dei delitti contro la Pubblica Amministrazione nell’elenco dei reati che giustifichino il divieto di concessione dei benefìci carcerari in ipotesi di mancata collaborazione con l’autorità giudiziaria.

La motivazione

Il giudizio di illegittimità parziale del comma 6, lett. b) della legge 3 del 2019 è stato preso nell’ipotesi di commissione dei fatti anteriore all’entrata in vigore della normativa in questione. L’Avvocatura dello Stato aveva sostenuto l’irrilevanza delle questioni sollevate, sostenendo la proporzionalità dell’avvilimento dei benefici penitenziari, oltre ad eccepire l’inammissibilità delle questioni per mancata individuazione di una norma oggetto della questione di legittimità costituzionale, affermando che i rimettenti avrebbero censurato “un mancato intervento del legislatore”. La Corte ha invece ritenuto che la disposizione censurata comporta, per una serie di reati contro la pubblica amministrazione, una trasformazione della natura delle pene previste al momento del reato e della loro incidenza sulla libertà personale del condannato.

Gli esiti

Dunque la sentenza n. 32 in questione, redatta da Francesco Viganò, ribadisce il principio secondo cui la condanna a una tipologia di regime carcerario basata sulla previsione normativa vigente al momento del fatto deve garantire in gran parte il mantenimento di quello specifico regime, a prescindere dall’eventuale introduzione successiva di una disciplina che preveda un restringimento delle maglie di eventuali concessioni penitenziarie. L’art. 25 della Costituzione infatti recita senza possibilità di fraintendimento che “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”, ed è proprio in forza di questo fondamentale dettato che la scure della Corte si è abbattuta sulla manchevole normativa della “Spazzacorrotti”.
Da sottolineare anche il raffinato riferimento alla giurisprudenza della Corte Suprema americana, in relazione al “bastione a garanzia dell’individuo contro possibili abusi da parte del potere legislativo, che da sempre ha tentato di stabilire o aggravare ex post pene per fatti già compiuti.”

Il modello italiano dell’anticorruzione funziona: Le dichiarazioni dell’ex presidente ANAC Raffaele Cantone

Legandoci a questa notizia segnaliamo di seguito le dichiarazioni di Raffaele Cantone, presidente dal 2014 al 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il quale si è espresso favorevolmente circa l’efficienza della normativa nostrana in tema di prevenzione della corruzione: «Il modello italiano dell’anticorruzione ha una sua organicità, a dispetto di qualche sbavatura legislativa e di una opinione ricorrente che si tratti invece di una disciplina farraginosa e complessa. Il fil rouge nell’attività dell’ANAC non è stata quella di imporre le regole dall’alto, bensì di farle digerire attraverso un confronto e un dialogo con le amministrazioni»
A fronte di questo bilancio positivo, si è riscontrato una certa resistenza da parte delle amministrazioni pubbliche e in una certa misura anche da parte delle aziende: «C’è stata resistenza – ha risposto – che è venuta quasi esclusivamente dalle amministrazioni che non si sono volute interfacciare con l’ANAC, perché laddove il dialogo c’è stato, il risultato è stato invece positivo. In materia di trasparenza, per esempio, abbiamo ottenuto risultati eccezionali, colmando un gap storico senza imporre sanzioni». Volendo offrire un’interpretazione a queste difficoltà, Cantone ha fatto riferimento allo scetticismo delle PA nei confronti delle innovazioni procedurali: «La resistenza c’è stata perché per la prima volta tutta l’amministrazione aveva nell’ANAC un punto di riferimento unitario e reale, che ha messo in discussione equilibri e prassi consolidate, favorendo ove possibile una discrezionalità crescente delle amministrazioni. La lotta alla corruzione e la lotta alla malamministrazione coincidono. Ma in molti casi le amministrazioni non vogliono discrezionalità, vogliono solo continuare a fare come hanno sempre fatto»
Tradizionalmente, è diffusa l’opinione che un determinato livello di ‘anarchia’ favorisca l’azione amministrativa: «Non c’è un problema di quantità di pubblico ma di qualità dell’azione pubblica – afferma Cantone – In molti casi il pubblico può ritrarsi ma deve svolgere al meglio alcune funzioni fondamentali. Qual è il grande equivoco che sottende all’opinione diffusa di cui parla? Molti pensano che l’amministrazione funzioni meglio in assenza totale di regole, mentre è vero il contrario che l’amministrazione per agire vuole dei punti di riferimento. Quando la prima versione del codice degli appalti liberalizzò gli affidamenti fino a un milione di euro, nessuno fece affidamenti senza gara. L’amministrazione ha bisogno di una procedura, meglio se consolidata, cui aggrapparsi: quando seguo la procedura non devo spiegare perché l’ho fatto e se ho fatto bene o male».


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