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Ulteriori misure per contenere il contagio da Coronavirus
Il Governo emana il D.P.C.M. datato 25 febbraio 2020, subito pubblicato in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. datato 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori misure per contenere il contagio da Covid – 19”.
Ecco il testo dell’articolo 1 del decreto emesso dal Governo e pubblicato immediatamente in G.U.

“In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge  23 febbraio 2020, n.  6, allo scopo di contrastare  e  contenere  il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le  seguenti  ulteriori misure di contenimento:

  1. a) in tutti i Comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia

Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in  luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e  competizioni, nonché  delle   sedute   di   allenamento, all’interno di impianti  sportivi  utilizzati  a  porte  chiuse,  nei comuni diversi da quelli  di  cui  all’allegato  1  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa;

  1. b) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque  denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine  al  diritto di  recesso  del  viaggiatore  prima  dell’inizio  del  pacchetto  di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla  presente lettera;
  2. c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia  di  durata  superiore  a  cinque  giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020,  dietro  presentazione  di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
  3. d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per  l’emergenza  sanitaria,  possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e  per  la durata della sospensione, modalità di  didattica  a  distanza  avuto anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con disabilità;
  4. e) il giorno domenica 1° marzo 2020, su tutto  il  territorio nazionale, non avrà luogo il libero  accesso  agli  istituti  ed  ai luoghi della cultura di cui all’art.  1, comma 1, del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, «Regolamento recante norme  per  l’istituzione del biglietto d’ingresso ai  monumenti,  musei,  gallerie,  scavi  di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»…

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