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Contrattazione comunque nell'anno con possibile revisione
La piena applicazione del Dpcm attuativo dell'articolo 33, comma 2, del Decreto Crescita sta tenendo con il fiato sospeso tutti gli operatori dei Comuni non solo per il nuovo impianto delle assunzioni

di GIANLUCA BERTAGNA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

La piena applicazione del Dpcm attuativo dell’articolo 33, comma 2, del Decreto Crescita sta tenendo con il fiato sospeso tutti gli operatori dei Comuni non solo per il nuovo impianto delle assunzioni. L’ultima parte della norma, infatti, prevede che il limite del trattamento accessorio venga adeguato in aumento o in diminuzione per garantirne il valore medio rispetto al 31 dicembre 2018. Anche nella bozza del Dpcm manca qualsiasi istruzione operativa eppure è il momento di pensare ai fondi del salario accessorio per l’anno 2020. Lasciare scorrere l’esercizio senza agire mette gli enti di cattivo occhio rispetto alla visione della Corte dei conti che sempre più chiede di stipulare il contratto integrativo nell’anno di riferimento. Ma come fare con tutte queste incertezze?  La salvaguardia del limite 2016 La notizia positiva è che il Dpcm, nel richiamare la norma dell’articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 in merito all’adeguamento in aumento o in diminuzione del limite ha affermato chiaramente che «in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018». Il che, a pensarci bene, non è di poco conto perché permette agli enti di ragionare, comunque, su un valore certo, quello del limite del 2016 come previsto dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. In altre parole: al di sotto di quel valore non si potrà andare, quindi, gli enti si trovano nella possibilità di programmare, ancorchè non esaustivamente, l’importo del fondo dell’anno 2020.

Un contratto integrativo è possibile
Tenendo bloccato il totale dell’anno 2016, l’unica eventualità che può verificarsi nell’esercizio è quella di avere a fine anno un valore di fondo più alto semplificando di molto anche le relazioni sindacali. Infatti, ora, gli enti dovrebbero costituire il fondo delle risorse decentrate nel rispetto del limite vigente tenendo conto, necessariamente, anche del valore dello stanziamento delle posizioni organizzative, ma sapendo che qualsiasi valore di costituzione non potrà poi essere quello definitivo. Nonostante questo si può dare l’avvio alla contrattazione annuale (a meno che l’ente non abbia già optato per un accordo triennale giuridico-economico stipulato negli anni scorsi) dovendosi però per forza trovare una clausola di rimando all’evenienza che quel fondo debba poi essere rettificato in base al numero dei dipendenti che verranno assunti. D’altronde a questa cosa, ormai, ci si deve abituare. Fino a fine esercizio è impossibile prevedere con certezza l’ammontare delle risorse e sarà necessaria a fine anno una determinazione di revisione tecnica o costituzione definitiva del fondo per dare contezza dei valori adeguati al numero dei dipendenti. Questo però non deve andare a scapito della contrattazione integrativa, la quale potrà prevedere clausole di flessibilità a seconda dell’andamento effettivo del fondo.

La complessa alternativa
La coperta è corta. O si attende il 31 dicembre per avere un fondo definitivo e quindi la contrattazione non può che avvenire nell’anno successivo con tutte le criticità evidenziate dalla Corte dei conti, oppure l’altra strada è quella di costituire e contrattare nell’anno in corso, ancorchè con qualche clausola capace di prevedere l’effetto delle assunzioni e delle cessazioni, ma sapendo che sotto al 2016 non si potrà andare. Tra le due opzioni, la seconda, anche nel rispetto dei principi contabili, è sicuramente la migliore.


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