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Disavanzi, assunzioni, gestioni associate: la guida ANCI alle novità del Milleproroghe
Dal Decreto Milleproroghe approvato ieri arrivano per Comuni e Città metropolitane numerose novità

di PATRIZIA RUFFINI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Dal decreto Milleproroghe arrivano per Comuni e Città metropolitane numerose novità in tema di finanza locale, investimenti, personale, gestioni associale, trasparenza, edilizia scolastica e sisma. Dopo il voto di fiducia di ieri alla Camera, il via libera definitivo al provvedimento è atteso entro il 29 febbraio. Sulle nuove norme in arrivo, intanto, interviene una sintesi dell’Ifel.

Correttivi per i bilanci
Nel decreto arriva il salvagente per gli enti colpiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità per il fondo crediti dubbia esigibilità. L’articolo 39-ter offre la possibilità di un ripiano graduale del disavanzo generato dall’applicazione della sentenza, con quote annuali, a partire dal 2020, di importo pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio.
Un’altra soluzione è offerta agli enti in difficoltà con il fondo crediti dubbia esigibilità a rendiconto 2019, primo esercizio in cui il metodo di calcolo ordinario diventa obbligatorio. Il ripiano del disavanzo causato dal passaggio dal metodo semplificato potrà essere diluito in quindici annualità a partire dal 2021 (articolo 39-quater).
Per gli anni dal 2019 al 2022, le province e le città metropolitane potranno poi utilizzare i proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada per il finanziamento del miglioramento della sicurezza stradale e di interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano e delle aree e sedi stradali (articolo 39-bis).
Corretta anche l’imprecisione del comma 847 dell’articolo 1 della legge 160/2019, per cui per il 2020 continuano ad applicarsi i tributi comunali sull’occupazione di spazi pubblici e sulla pubblicità, che saranno sostituiti, a partire dal 2021, dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (articolo 4, comma 3-quater).

Personale
In tema di personale, gli enti locali potranno procedere ad assunzioni in attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale scorrendo le graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche su posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso (articolo 17, comma 1- bis).
Arriva anche una norma di interpretazione autentica per dirimere la questione sorta dopo che alcune pronunce giurisdizionali avevano assimilato i contratti per il personale di staff all’ordinaria disciplina del tempo determinato, con la conseguenza di assoggettarli ad una durata massima di 36 mesi, in contrasto con gli orientamenti consolidati (articolo 18-ter).
Sempre in tema di personale, il Milleproroghe estende anche alle Province e alle Città Metropolitane la disciplina sulla sostenibilità finanziaria in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale e fornisce alcune risposte al tema della carenza dei segretari comunali e provinciali. Nei piccoli comuni si potranno conferire, per un massimo di 12 mesi, le funzioni di vicesegretario comunale “reggente” a funzionari di ruolo di un ente locale, con determinati requisiti (articolo 16-ter).

Gestione associate
Nelle more dell’attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 33/ 2019 e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, il decreto differisce al 31 dicembre 2020 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni (articolo 18-bis).
Completano il quadro le proroghe, in tema di investimenti, della scadenza per la richiesta dei fondi progettazione (dal 15 gennaio al 15 maggio 2020) e del termine per avviare l’esecuzione dei lavori finanziati con i contributi efficientamento energetico (dal 31 ottobre 2019 al 30 giugno 2020), purché sia stato causato «per fatti non imputabili all’amministrazione» (articolo 1, comma 8-ter).


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