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Barriere architettoniche: il Comune che non le rimuove deve pagare i danni al consigliere disabile
Condannato al risarcimento il Comune inadempiente in materia di facilitazione d’accesso ai disabili: la decisione della Cassazione

Un Comune è stato condannato a un risarcimento danni pari a euro 15mila per non aver provveduto ad eliminare le barriere architettoniche che impedivano a una consigliera comunale disabile di accedere agli uffici del municipio. La Cassazione, con la sentenza n. 3691/2020, ha confermato quanto stabilito nel precedente grado di giudizio e ha ritenuto che la condotta del Comune integrasse la fattispecie di discriminazione indiretta, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 67/2006, anche per la mancata predisposizione di misure provvisorie idonee in attesa dell’installazione di un apposito ascensore.
Il Comune era stato convenuto in giudizio perché non aveva adempiuto alla richiesta della donna di installare un ascensore che le permettesse agevolmente di accedere alla sala consiliare e agli uffici dell’ente. La consigliera era costretta a farsi trasportare lungo due rampe di scale e percorrere poi l’ultima parte del percorso su un trattorino. Non potendo più sostenere la situazione, la donna si è infine rivolta all’autorità giudiziaria per interrompere quanto prima il “comportamento discriminatorio, condannando il convenuto sia alla pronta realizzazione di un ascensore e/o di un servo-scala, o comunque alla realizzazione delle opere ritenute più idonee, sia al risarcimento del danno, da liquidare in via equitativa.”

La vicenda giudiziaria

In sede di Corte d’Appello il primo riconoscimento delle ragioni della consigliera, con riconduzione del comportamento lesivo all’interno della fattispecie della discriminazione indiretta, ossia a prescindere da una precisa intenzione discriminatoria da parte dell’ente in questione. Difatti constatando l’inadeguatezza del trattorino ai fini di un facile accesso ai locali lavorativi, il Comune aveva assunto la pratica di spostare le riunioni all’interno di una palestra di una scuola elementare. Restava dunque valida la sola condanna al risarcimento danni, qualora si fosse provveduto all’installazione di un ascensore e alla conseguente interruzione della condotta discriminatoria.
Non persuaso dalle motivazioni del giudice di secondo grado, il Comune soccombente decide di ricorrere in Cassazione, presentando una linea difensiva focalizzata, da un lato, sull’entità strutturale dell’edificio municipale, e dall’altro affermando la validità del trattorino come mezzo sostitutivo volto al superamento delle barriere architettoniche. Circa la prima questione, l’ente ha argomentato evidenziando la natura di norma soltanto programmatica della legge 13/1999 sulle barriere architettoniche, riferibile soltanto a nuovi edifici o alla progettazione di edifici già esistenti, e quindi non applicabile all’edificio in oggetto essendo questo risalente agli anni cinquanta.
L’ente ha poi difeso l’allestimento del trattorino come accorgimento idoneo a favorire la fruibilità da parte dei disabili, in linea con quanto prescritto dalla disciplina sopraccitata, nonché a provare la più totale assenza di una volontà discriminatoria come d’altro canto riconosciuto anche nei precedenti gradi di giudizio. Ha infine allegato la documentazione attestante il progetto per l’imminente installazione dell’ascensore per disabili.
Argomentazioni contrastate con forza dalla consigliera, anzitutto mettendo in evidenza la scarsa idoneità del trattorino a fungere da monta-scale. Inoltre, l’assenza di una volontà discriminatoria non avrebbe alleviato l’elemento della colpevolezza, essendo la fattispecie di discriminazione indiretta scevra da una componente di volontarietà.

La pronuncia della Cassazione

La Suprema Corte si è dunque pronunciata rigettando il ricorso mediante la sentenza n. 3691/2020. Anzitutto ha chiarito la natura assolutamente precettiva della disciplina del 1999 sulle barriere architettoniche. Il soggetto disabile che vede diminuita la sua accessibilità deve poter agire in giudizio ai fini dell’adeguamento degli edifici in oggetto a prescindere da una qualifica formale degli stessi come barriera architettonica. Ciò deve essere valido anche per quanto riguarda gli stabili privati, posto che nel sentire comune risulta un traguardo acclarato la possibilità per i soggetti disabili di vivere la socialità senza impedimenti o difficoltà nel godimento dei diritti.
Le soluzioni adottate dal Comune per predisporre misure sostitutive idonee sono state ritenute insufficienti, ponendo in essere un’effettiva violazione dell’art.1 comma 3 d.P.R. n. 503/1996, mentre l’interpretazione dedotta dell’art. 2 della legge 67/2006 è stata ritenuta errata in quanto relativa a una valutazione di fatto preclusa in sede di legittimità.
Ribadita poi l’infondatezza, e in parte l’inammissibilità, del secondo motivo di ricorso inerente all’adeguatezza del trattorino, la Corte statuisce infine circa il risarcimento del danno: il rilievo presentato dal Comune circa l’entità del quantum è infondato, essendo la quantificazione basata sulla “destinazione d’uso del fabbricato interessato, della qualifica rivestita all’epoca dall’istante, nonché del periodo di tempo per il quale si è protratta la situazione di inadempienza dell’ente territoriale”.

>> IL TESTO DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.


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