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Completamento di infrastrutture e urbanizzazioni nei piani di zona, nuove risorse dal Milleproroghe
Arriva una nuova finalità di utilizzo degli oneri di urbanizzazione

di PATRIZIA RUFFINI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Arriva una nuova finalità di utilizzo degli oneri di urbanizzazione. La legge di conversione del Milleproroghe (articolo 13, comma 5-quinquies del Dl 124/2019) aggiunge, ai possibili impieghi di queste entrate, la promozione della formazione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti. La normativa vigente (articolo 1, comma 460 della legge 232/2016) prevede, dal 1° gennaio 2018, la destinazione, esclusiva e senza vincoli temporali, dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni a: realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano; spese di progettazione di opere pubbliche.

La novità in arrivo stabilisce che, a decorrere dal 1° aprile 2020, le risorse provenienti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e dalle sanzioni previste dal testo unico sull’edilizia non utilizzate per le finalità previste dalla legge, possono essere altresì impiegate per promuovere la formazione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti. I Comuni sono comunque obbligati a porre in essere le iniziative necessarie per l’adempimento, da parte degli operatori coinvolti nei piani di zona, delle obbligazioni assunte con le convenzioni. I piani di zona sono strumenti urbanistici attuativi introdotti dalla legge 167/1962, secondo la quale, i Comuni con popolazione superiore ai 50mila abitanti e i capoluoghi di Provincia, sono tenuti a formalizzare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, comprese le aree a verde pubblico.


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