MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Rendiconto contributi straordinari entro il 28 febbraio
Obbligo (annuale) di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari concessi da amministrazioni pubbliche previsto dall'articolo 158 del TUEL

di DANIELA GHANDONI e ELENA MASINI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Tra le tante scadenze che annualmente affollano l’agenda dei servizi finanziari c’è n’è una che è oramai caduta nel dimenticatoio. Si tratta dell’obbligo (annuale) di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari concessi da amministrazioni pubbliche previsto dall’articolo 158 del Tuel, attraverso il quale gli enti devono rendicontare non solo le spese sostenute ma anche i risultati raggiunti in termini di efficacia ed efficienza. Le conseguenze in caso di mancata presentazione del rendiconto sono pesanti: si prevede infatti la revoca del contributo stesso, anche se la spesa è stata regolarmente sostenuta.

Una norma ancora in vigore
Vi è da chiedersi se l’obbligo possa intendersi oggi superato dalle rendicontazioni che gli enti devono comunque trasmettere al soggetto concedente quale condizione per ottenere l’erogazione. Purtroppo la risposta non può che essere negativa in quanto la norma di riferimento (articolo 158 del Tuel) non è stata abrogata e non si può nemmeno ipotizzare che la sua abrogazione sia avvenuta implicitamente a opera di altri provvedimenti. A ricordaci che l’obbligo è vigente e operante, ad esempio, è il Dm 10 gennaio 2019 con cui il ministero ha concesso contributi in base all’articolo 1, comma 107, della legge 145/2018 per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. L’articolo 6, comma 1, del decreto prevede – a favore degli enti che adempiono agli obblighi di monitoraggio delle opere realizzate attraverso Bdap-Mop – l’esonero dall’obbligo di presentazione del rendiconto. Implicitamente quindi viene affermata la sussistenza dell’obbligo per tutti i casi in cui il legislatore non preveda una specifica deroga.

Ambito applicativo
Occorre quindi capire in quali casi è necessario presentare il rendiconto, vista la gravosa sanzione prevista per l’inadempimento (revoca del contributo). L’articolo 158 riguarda solamente i contributi “straordinari” e non quelli di carattere ordinario. Volendo cercare di perimetrare la platea di contributi straordinari, non si può fare altro che mutuare la distinzione tra entrate ricorrenti e non ricorrenti prevista dall’articolo 25, comma 1, lettera b), della legge 196/2009 e dall’allegato 7 al Dlgs 118/2011, i quali definiscono ricorrenti le entrate la cui acquisizione sia prevista a regime e non limitata ad uno o più esercizi. È generalmente definita «a regime» un’entrata che si presenta con continuità in almeno cinque esercizi, per importi costanti nel tempo. Tutti i contributi in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti «continuativi» dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. Seguendo questo ragionamento, sembrerebbero esclusi dall’obbligo, ad esempio: a) il contributo compensativo Imu-Tasi riconosciuto dalla legge 145/2018 (articolo 1, commi 892 e seguenti) per il finanziamento di piani pluriennali di sicurezza delle strade, scuole e altri edifici, in quanto non necessariamente deve essere destinato a spesa di investimento e la sua “stabilità” fino al 2033 lo fa equiparare ad una entrata ricorrente ovvero non straordinaria; b) i contributi regionali previsti in via continuativa quali, ad esempio, quelli per libri di testo, per l’asilo nido, quelli finanziati dal fondo nazionale non autosufficienze, eccetera, solo per citarne alcuni. Parrebbero invece rientrare nell’obbligo di rendicontazione i contributi una tantum assegnati per il finanziamento di spesa corrente e tutti i contributi di parte capitale per il finanziamento degli investimenti. Sarebbe importante capire se la presentazione del rendiconto sia obbligatoria anche qualora siano previste autonome forme di monitoraggio fisico e finanziario della spesa. Allo stato attuale sembra proprio di sì, con buona pace dello snellimento dell’attività amministrativa a carico degli enti locali.

Serve un po’ di chiarezza
Per continuare l’azione di semplificazione avviata dal legislatore con il superamento dei limiti di spesa e l’abolizione dell’obbligo di invio del certificato al rendiconto, sarebbe assolutamente necessario abrogare del tutto l’articolo 158 del Tuel ovvero limitarlo espressamente ai soli casi in cui non è previsto un autonomo controllo e monitoraggio delle risorse e un obbligo di rendicontazione all’amministrazione erogante. Solo in questo modo si potrà fornire chiarezza ai segretari e ai responsabili finanziari che sono chiamati a sottoscrivere il rendiconto. In attesa di un intervento legislativo, sarebbe importante che le regioni si attivassero autonomamente per fornire proprie linee guida in materia di rendicontazioni sui propri contributi straordinari, come già successo in alcuni casi (Toscana e Sicilia).


www.lagazzettadeglientilocali.it