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Entro il 28 febbraio le richieste per i rimborsi IVA sul trasporto pubblico locale
La circolare del Ministero dell'Interno definisce i tempi

di DANIELA CASCIOLA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Unioni di Comuni, consorzi, comunità montane e Province della regione Sardegna avranno tempo fino al 28 febbraio per presentare le domande per il rimborso dell’Iva sul trasporto pubblico locale. Lo spiega la circolare FL n. 4/2019 che conferma regole e procedure ricordando che le certificazioni da presentare al ministero dell’Interno, sono il modello B con cui l’ente dichiara l’importo che presume di pagare nel corso dell’anno a titolo di Iva, e il modello B1 relativo al dato definitivo (a consuntivo) dell’Iva pagata dal medesimo ente nell’anno precedente in cui termine ultimo di consegna è il 30 aprile 2020. Entrambi i modelli sono quelli allegati al decreto attuativo 22 dicembre 2000.

Ambito soggettivo
Non possono presentare la certificazione per essere ammessi alla contribuzione le Province, le Città metropolitane, i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e i Comuni della Regione Sardegna, in quanto le risorse relative al contributo in argomento sono state fiscalizzate nei confronti dei medesimi enti a seguito delle disposizioni normative in materia di Federalismo Fiscale introdotte a partire dall’anno 2011. Da tale complesso processo di riordino del sistema dei trasferimenti erariali statali sono rimaste escluse le province della Sardegna che, a oggi, sono ancora comprese tra gli enti beneficiari. Restano esclusi anche le Province (liberi consorzi comunali per la Regione Sicilia) i Comuni, le Unioni di Comuni, le città metropolitane e le comunità montane facenti parte delle Regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Sicilia.

I ritardatari
La tardiva o mancata presentazione del modello B entro il termine del 28 febbraio 2020, comporta la mancata corresponsione, entro il 30 giugno 2020, della prima rata, nel limite del 70 per cento dei presunti pagamenti delle spese relative all’anno 2020. La tardiva o mancata presentazione del modello B1 entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, comporta la perdita del diritto alla corresponsione del relativo contributo e determina il recupero da parte del ministero dell’Interno della prima rata versata eventualmente entro il 30 giugno dell’anno precedente e in generale la perdita del diritto alla corresponsione del contributo. La mancata presentazione entro il termine del 28 febbraio del modello B non pregiudica la possibilità per gli enti di trasmettere, per l’assegnazione del trasferimento erariale concernente l’anno 2019, il modello B1 entro il 30 aprile 2020. La circolare precisa che per il rispetto dei termini verrà presa in esame la data d’arrivo (se consegnata a mano) o quella del timbro postale (se spedita). È possibile inviare la certificazione anche sulla casella di posta certificata elettronica della Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio. In questo caso il certificato, in formato Pdf, dovrà avere la firma autografa del responsabile del servizio finanziario e del responsabile del servizio. Resta inteso che l’originale del certificato dovrà essere conservato dall’ente ed esibito per eventuali verifiche.


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