MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Giunte comunali, non per forza quote rosa
La salvaguardia della parità di genere in giunta non può spingersi fino a ricomprendere un avviso pubblico volto a reclutare una «qualsiasi» cittadina elettrice del Comune

di PIETRO ALESSIO PALUMBO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

La salvaguardia della parità di genere in giunta non può spingersi fino a ricomprendere un avviso pubblico volto a reclutare una «qualsiasi» cittadina elettrice del Comune: la scelta da parte del sindaco dei componenti la propria giunta è un atto di matrice politica, di natura strettamente fiduciaria, che non può ricadere su un soggetto qualunque, solo per una questione attinente al genere. Per la medesima ragione, ha chiarito il Tar Puglia con la sentenza n. 13/2020, nessun rilievo riveste la mancata considerazione da parte del sindaco della disponibilità di alcune cittadine elettrici del Comune che si siano dichiarate utilizzabili per ricoprire la carica assessorile riservata al genere femminile.

La vicenda
In un piccolo Comune sono stati eletti sette consiglieri di maggioranza (di cui tre donne) e tre consiglieri di minoranza. Il neoeletto sindaco, ha designato come componenti della giunta due assessori di sesso maschile. I tre consiglieri di minoranza hanno presentato un esposto al prefetto e alla consigliera regionale di pari opportunità, asserendo che la composizione della giunta comunale con la presenza di tre uomini rappresentava una violazione del principio della parità di genere, prescritto da norme di rango costituzionale, comunitario ed internazionale. Il sindaco ha chiarito di aver effettuato un’accurata istruttoria, con esito negativo, per garantire la partecipazione di entrambi i sessi. I consiglieri hanno presentato ricorso al Tar.

La decisione
I principi di parità formale tra i generi e della pari opportunità negli organi collegiali hanno immediata applicabilità e operatività nell’ordinamento, essendo previsti in diverse fonti nazionali e comunitarie come il codice delle pari opportunità tra uomo e donna e la carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e a opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività. In particolare gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune e della Provincia. Il Tar ha chiarito che, se è certamente necessario garantire la parità tra i sessi, evitando che l’esercizio delle funzioni politico-amministrative sia precluso a uno dei due generi, nondimeno, il continuato, ordinato e corretto svolgimento di quelle stesse funzioni politico-amministrativo costituisce un elemento cardine del vigente ordinamento giuridico, con riferimento ai principi di democraticità, di legalità, di imparzialità e di buon andamento. In altre parole il rispetto delle pari opportunità non può provocare un ostacolo al concreto esplicitarsi delle funzioni politiche-amministrative. Il principio di parità può essere derogato nel caso in cui sussista una effettiva impossibilità di assicurare, nella composizione della giunta comunale, la presenza dei due generi nella misura stabilità dalla legge. Impossibilità che tuttavia deve essere adeguatamente provata e che si risolve in un’accurata e approfondita istruttoria, e in una adeguata e puntuale motivazione del provvedimento di nomina degli assessori. Nel caso di specie deve essere innanzitutto rilevato che la popolazione del Comune è assai esigua: un corpo elettorale limitato rende difficile il coinvolgimento di persone (anche di sesso femminile) nella composizione delle liste. Inoltre il Sindaco ha esperito una preventiva attività istruttoria, volta ad acquisire la disponibilità di persone di sesso femminile, sia tra le consigliere elette, sia tra cittadine non facenti parte del Consiglio: tutte hanno rifiutato la nomina. Neppure si può ritenere che bisognava necessariamente pubblicare un Avviso pubblico, volto a reclutare una «qualunque» cittadina, atteso che la scelta da parte del Sindaco dei componenti la propria Giunta è atto rigorosamente politico e fiduciario: non può ricadere su un qualsiasi soggetto, per sola questione di genere. Per gli stessi motivi, non può avere rilievo il fatto che un gruppetto di cittadine si erano dichiarate disponibili a ricoprire la carica.


www.lagazzettadeglientilocali.it