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Gestione rifiuti, ok condizionato del Consiglio di Stato all'affidamento diretto
Va qualificato come appalto e non come concessione di servizi il contratto di gestione dei rifiuti urbani in cui l'attività svolta sia remunerata integralmente dall'amministrazione

di AMEDEO DI FILIPPO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Va qualificato come appalto e non come concessione di servizi il contratto di gestione dei rifiuti urbani in cui l’attività svolta sia remunerata integralmente dall’amministrazione, di modo che non gravi sull’operatore economico il rischio d’impresa. È possibile affidarne in via diretta la gestione qualora si renda necessario assicurare la continuità del servizio e ovviare a un sistema gestionale che comporti un evidente disservizio, in presenza di una situazione di obiettiva urgenza non imputabile all’ente. Lo ha affermato la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 608/2020.

Il fatto
Si tratta del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati e delle ragioni di urgenza correlate alla mancata adesione del gestore uscente al nuovo piano industriale che avrebbero legittimato l’attivazione di una procedura negoziata senza bando mediante trattativa diretta svolta con l’unico soggetto compatibile con il quadro normativo delineato dalla legge regionale e dalle linee guida dell’autorità d’ambito, che in particolare richiedevano la prossimità territoriale del gestore scelto. Il gestore uscente ha proposto ricorso, censurando l’illegittima interruzione del rapporto contrattuale in essere e l’insussistenza dei presupposti per l’affidamento anticoncorrenziale. Il Tar Toscana lo ha respinto, declinando la propria giurisdizione e ritenendo infondate tutte le censure. Sulla questione si è pronunciata la quinta sezione del Consiglio di Stato respingendo l’appello. La decisione Circa il difetto di giurisdizione, i giudici di Palazzo Spada contestano la tesi secondo cui vi sarebbe la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo vertendosi in materia di «gestione del ciclo di rifiuti», in quanto deve essere qualificato come appalto e non come concessione di servizi il contratto che preveda, come nel caso di specie, che l’attività svolta sia remunerata integralmente dall’amministrazione, di modo che non gravi sull’operatore economico il rischio d’impresa. Le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto rientrano dunque nella giurisdizione ordinaria, comprese le contestazioni relative alla interruzione dei rapporti contrattuali.

L’affidamento diretto
La quinta sezione poi si occupa della pretesa mancanza delle ipotesi previste dall’articolo 63 Codice dei contratti per il ricorso, in via eccezionale, all’affidamento diretto non preceduto da bando, ossia l’assenza di adeguata concorrenza e la ricorrenza di ragioni di «estrema urgenza» derivanti da eventi “imprevedibili” e incompatibili con l’ordinaria attivazione di procedura selettiva evidenziale, posto che la la natura e tipologia del contratto escludesse per definizione la virtuale assenza di concorrenza, che la validità del precedente rapporto garantisse la perdurante copertura del servizio, che il gestore precedente operasse in territori limitrofi e avesse formulato una offerta migliorativa. Argomentazioni che non convincono i giudici, i quali leggono l’articolo 63 del Codice nella sua interezza e ricordano che l’affidamento in via diretta riveste carattere di eccezionalità rispetto al confronto concorrenziale e per questo richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente. Prendendo a riferimento la vicenda valutata, propongono quindi una utile casistica delle condizioni che rendono legittimo l’affidamento diretto: – ovviare senz’altro indugio ad un sistema gestionale che, non perseguendo gli obiettivi minimi prescritti, comportava un evidente disservizio traducibile in maggior onere finanziario e minore tutela dell’ambiente e della salute pubblica; – assicurare, nelle more dell’affidamento al gestore unico, la continuità del servizio di gestione dei rifiuti a condizioni conformi a quelle delineate dal nuovo piano industriale; – presenza di una situazione di obiettiva urgenza non imputabile all’ente, se non altro perché al gestore uscente era stato concesso ampio termine per predisporre un piano tecnico economico in linea con le previsioni di quello finanziario; – presenza di una consultazione preliminare di mercato che aveva fatto emergere la concreta assenza di concorrenti potenzialmente (e prontamente) interessati all’affidamento, in presenza dello stringente vincolo temporale.


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