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Derogabile il termine per consegnare ai consiglieri gli atti sul rendiconto approvato in ritardo
Le conclusioni in merito dei giudici amministrativi

di PATRIZIA RUFFINI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Può essere derogato il termine ordinario di venti giorni per la messa a disposizione dei consiglieri della documentazione relativa al rendiconto, nei casi in cui questo viene approvato, su diffida del Prefetto, oltre i termini di legge. Con la sentenza n. 16/2020, il Tar di Latina ha esaminato l’operato di un Comune chiamato in giudizio da alcuni consiglieri comunali sulla deliberazione di approvazione del rendiconto avvenuta in ritardo rispetto al termine di legge del 30 aprile. Nello specifico, a causa del protrarsi della procedura per l’approvazione del rendiconto, il Consiglio comunale, a fronte del richiamo del Prefetto (avvenuto l’8 maggio), per evitare lo scioglimento ha proceduto all’approvazione del consuntivo in data 24 maggio. Fra le lamentele dei consiglieri anche la circostanza che la relazione dell’organo di revisione non è stata messa a loro disposizione tempestivamente, ovvero 20 giorni prima della seduta di consiglio indetta per l’approvazione del rendiconto 2018, ma solo poche ore prima della seduta consiliare.

Il TAR si è trovato quindi a stabilire se il termine di venti giorni (stabilito dall’articolo 227, comma 2, del Tuel e dal regolamento di contabilità dell’ente) entro il quale la proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto, unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione, deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali, può essere derogato nel caso in cui intervenga un atto del Prefetto che assegni il termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento per l’approvazione del rendiconto, con l’avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, si procederà in via sostitutiva all’adempimento, mediante apposito Commissario, dando avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale. Di fronte all’alternativa dello scioglimento del consiglio comunale, previsto dall’articolo 141 del Tuel quale sanzione per la mancata approvazione del rendiconto entro il termine stabilito dalla diffida prefettizia, si deve ritenere giustificata la deroga al termine ordinario di 20 giorni entro il quale i consiglieri devono poter accedere alla documentazione allegata alla proposta di deliberazione. L’articolo 227, comma 2, del d.lgs. 27/2000, è destinato dunque a valere solo in ordine all’approvazione del rendiconto nei termini di legge e non laddove l’approvazione avvenga fuori termine su diffida del Prefetto.


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