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Atti esecutivi unici con recupero, ora i Comuni vanno all'incasso
Le risposte degli esperti del MEF

di LUIGI LOVECCHIO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

In caso di ricorso avverso l’avviso di accertamento esecutivo l’importo affidabile al riscossore è pari all’intera maggiore imposta accertata, al netto di sanzioni. Non rientrano nella sfera di applicazione della novella gli atti che recano un numero di protocollo anteriore al primo gennaio 2020, anche se non ancora spediti al 31 dicembre 2019. Nessuna modifica infine sulle modalità di notifica degli atti. Si tratta di alcune delle risposte date dal Mef in occasione di Telefisco 2020 (Sole 24 Ore) in materia di nuovi accertamenti esecutivi comunali.

I termini
La novella della legge n. 160/2019 trova applicazione a partire dagli atti emessi dal primo gennaio 2020. È stato posto pertanto il quesito in ordine a cosa si intenda per “atti emessi”. È pacifico che gli accertamenti spediti entro la fine dell’anno scorso, anche se ricevuti a gennaio di quest’anno, ricadono nella vecchia tipologia di atti. Il Mef chiarisce al riguardo che la stessa regola vale per gli atti già formati e protocollati entro il 31 dicembre 2019, anche se non ancora spediti. Si evita così di costringere i Comuni a rifare atti già completi, redatti secondo le precedenti disposizioni. In concreto, questo significa che i contribuenti continueranno a ricevere avvisi “vecchio stampo” anche nel corso dei primi mesi del 2020.

La forma del ricorso
L’altro chiarimento aveva ad oggetto l’ipotesi del ricorso proposto avverso l’accertamento esecutivo. Si ricorda in proposito che la caratteristica del nuovo accertamento è quella di concentrare in un unico documento il contenuto propriamente accertativo con la qualifica di titolo esecutivo, propedeutico all’avvio della riscossione coattiva. Ciò significa che, una volta notificato l’accertamento, il riscossore, nel rispetto dei termini di legge, può promuovere le operazioni di recupero, senza dover più passare attraverso la notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale. Il Mef ha in proposito confermato che la riforma non ha modificato nulla in ordine alle modalità di riscossione dei tributi comunali, in pendenza di giudizio. Ne deriva che, come ripetutamente statuito dalla Cassazione (n. 5318/2019), il Comune ha il potere di pretendere il pagamento dell’intera maggiore imposta accertata, non applicandosi il criterio della riscossione graduale, valevole invece per i tributi erariali.

Le sanzioni
Al contrario, con riferimento alle sanzioni, trova applicazione l’articolo 19, Dlgs 472/97, in forza del quale le sanzioni sono riscuotibili solo dopo la sentenza di primo grado, favorevole all’ente impositore, nei limiti di due terzi. Queste regole possono essere derogate solo in caso di fondato pericolo della riscossione, e in tale eventualità occorre darne notizia al contribuente con apposito atto motivato. Si tratta ad esempio dell’ipotesi in cui il soggetto passivo abbia iniziato a disperdere il proprio patrimonio, con atti di vendita. Va evidenziato che la disciplina di legge prevede che, sempre in caso di ricorso, dopo la presa in carico della pretesa da parte del riscossore, quest’ultimo deve attendere 180 giorni prima di iniziare attività di pignoramento. Durante tale periodo di moratoria sono invece ammissibili misure cautelari, quali il fermo amministrativo e l’ipoteca. Occorre tuttavia prestare attenzione al fatto che, qualora il riscossore coincida con il soggetto che emesso l’accertamento, il suddetto termine di 180 giorni si riduce a 120 giorni. Questa accelerazione non è però giustificata, poiché la ratio della moratoria è quella di consentire al contribuente di chiedere la sospensiva giudiziale alla Ctp. Da ultimo, il Mef ha confermato che le modalità di notifica degli accertamenti esecutivi non sono modificate rispetto al passato. Questo comporta che, ai sensi dell’articolo 1, comma 161, legge n. 296/06, continuerà ad essere legittima la notifica con raccomandata Ar, senza dover quindi necessariamente procedere con le modalità degli atti giudiziari.


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