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Procedimenti disciplinari, nessun obbligo di pubblicazione dei dati
Sintesi della delibera ANAC n. 1237/2019

Dal Sole 24 Ore – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

L’ANAC (delibera n. 1237/2019) ha precisato che non esiste nessuna norma legislativa che imponga alla Pa la pubblicazione, nella sezione della trasparenza, dei dati riferiti ai procedimenti disciplinari attivati e conclusi, neppure in forma aggregata. Tuttavia, non è escluso che l’ente possa decidere di inserirli quali dati “ulteriori” purché sia salvaguardata la normativa sulla privacy. L’Autorità Anticorruzione è stata chiamata dal Rettore di una Università italiana a chiarire se sia possibile, ed eventualmente con quali modalità e limiti, pubblicare informazioni sugli esiti dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti. Pur non esistendo un obbligo di pubblicazione previsto dal Dlgs 33/2013 di dati riferiti ai procedimenti disciplinari nei confronti di propri dipendenti, né in forma integrale, né come dato aggregato, tuttavia, gli enti hanno la possibilità di inserirli quali informazioni ulteriori.

Infatti, l’articolo 7-bis, comma 3 del Dlgs 33/2013, prevede che «Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti». In altri termini, le amministrazioni potrebbero valutare di pubblicare, tra gli altri, i dati relativi al numero dei procedimenti avviati unitamente alla casistica delle sanzioni disciplinari irrogate. Ciò anche al fine di far conoscere le tipologie di condotte cui il dipendente può incorrere, e quindi evitare, in quanto costituiscono violazioni sostenute da sanzioni disciplinari.


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